Srl, sigla che sta per Società Responsabilità Limitata, è uno degli acronimi più comuni in ambito economico. Si tratta di un termine che indica una precisa tipologia di attività economica, la società di capitali, prevista in Italia da una normativa del 1942, e modificata da un’ulteriore legge del 1993. Ad oggi la Srl rappresenta una delle attività economiche maggiormente diffuse nel nostro paese per caratteristiche e quantità di risorse, davvero limitate, necessarie per la costituzione.
Un’ulteriore novità è stata introdotta, inoltre, negli ultimi anni. Si tratta della Società a Responsabilità Limitata Semplificata, una formula che ha registrato un vero boom di adozioni in poco tempo. Insomma la costituzione della Srl è molto comune in Italia per la semplicità e la convenienza delle operazioni. Ad inevitabili punti di favore, corrispondono anche significativi svantaggi; andiamolo a scoprire.
Costituzione Srl: vantaggi e svantaggi
E’ la responsabilità limitata, come indicata nella stessa sigla, a rappresentare una delle caratteristiche principali della Srl. Tutti i soci hanno una responsabilità limitata verso la società che compongono; ma cosa significa?
In pratica, in caso di fallimento della compagnia, i diversi soggetti non hanno particolari obblighi verso la società. Condizioni molto gravi, come ad esempio l’insolvenza, non vedono ricadute sul capitale personale dei singoli soci, ma solo sul quello dell’azienda. Si tratta di una formula che consente ai vari aderenti di godere di una certa protezione, anche nei casi più gravi di fallimento.
Un altro punto di forza della Srl è che l’amministrazione dell’azienda non deve essere, per forza, diretta dal proprietario (o i proprietari) della compagnia: è possibile anche delegare un amministratore apposito che si occupi di gestire l’attività dell’azienda. Un vantaggio davvero notevole soprattutto per coloro che si occupano, contemporaneamente, di più attività.
Tra gli svantaggi non possiamo non tenere conto delle spese di costituzione. Si tratta di una lunga serie di balzelli che ricadono sull’atto stesso come le prestazioni del notaio oltre alla necessaria iscrizione nel Registro delle Imprese.
A tutto ciò si aggiungono i vari obblighi contabili che devono essere puntualmente rispettati. Una Srl, infatti, deve essere gestita attraverso il regime della contabilità ordinaria e sottoposta a controllo legale. Nei casi necessari devono essere presentati, inoltre, tutti i libri sociali e contabili. Il bilancio va presentato, inoltre, annualmente alla Camera di Commercio locale. Insomma pro e contro significativi per una Srl: elementi che vanno attentamente valutati prima della fondazione. Ma come si fonda una Società a Responsabilità Limitata?
Srl, la costituzione
L’atto costitutivo di una Società a Responsabilità Limitata può avvenire attraverso un atto unilaterale o un contratto. La costituzione si sviluppa attraverso un atto pubblico e per questo è necessario l’intervento di una notaio. L’atto costitutivo, in caso di società, deve essere il frutto di un contratto tra i diversi soci che la compongono. Un discorso diverso, naturalmente, è previsto per le aziende uninominali per le quali, come abbiamo detto in precedenza, basta un atto unilaterale.
I costi da sostenere, all’atto di costituzione, si compongono delle spese per l’atto notarile e le consulenze: in tutto la cifra da sborsare è sui 2mila euro. Un altro adempimento necessario è il versamento del capitale sociale. Si tratta di un fattore indispensabile nella costituzione dell’azienda e che, nel caso delle Srl, non può essere inferiore ai diecimila euro, senza quote massime. Nel caso della presenza di soci, la quota versata corrisponde, di solito, al ruolo di ogni singolo soggetto nella compagnia.
La sottoscrizione dei soci comporta il diritto di avere la quota sottoscritta ed il dovere di versare le somme previste nei modi e termini descritti nell’atto di costituzione. Le somme devono essere versate in banca per almeno il 25% del totale mentre, in caso di atto uninominale, l’intero importo. Il mancato conferimento in un socio, comporta la diffida degli altri soci con la diffida e l’intimazione di effettuare il versamento entro un mese.
L’ulteriore inadempienza comporta la riduzione del capitale sociale con l’esclusione del socio moroso. Ogni soggetto, componente della compagnia, può accedere al diritto di recesso con un preavviso di 180 giorni. In questo caso, il socio recedente ha il diritto di ricevere la propria quota, in relazione al capitale della società. Il mancato accordo tra le parti può comportare il ricorso ad un tribunale.