Con il termine assicurazione sociale vita si intende un prodotto assicurativo che prevede l’erogazione di un’indennità economica in caso di morte dell’iscritto o di un familiare a carico. Si tratta di un prodotto che viene erogato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, di enti di diritto pubblico e per i quali è obbligatorio l’iscrizione all’assicurazione.
Per richiedere il premio basta inviare una domanda online sul sito dell’Inps o presentarsi ad uno dei tanti uffici dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale presentando i documenti necessari e che attestino il decesso del titolare della polizza o del familiare. La richiesta deve essere effettuata entro un anno dalla morte del beneficiario; in caso contrario si incorre nella perdita del diritto.
Chi può beneficiare dell’assicurazione sociale vita?
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L’iscritto stesso può ricevere il premio in caso di morte del coniuge o di un altro componente del nucleo familiare a carico. In caso di decesso dell’iscritto è il coniuge a poter presentare la domanda o comunque un altro familiare a suo carico.
Anche il coniuge dell’iscritto deceduto, anche se separato (ma non divorziato) può richiedere l’ammontare dell’assicurazione sociale vita. In caso di decesso del coniuge possono ricevere il premio, nell’ordine:
i figli, gli affiliati ed i figliastri a carico con preferenza, sempre nell’ordine, per i celibi o nubili, minori ed inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si considerano figli a carico i figli con età inferiore o uguale ai ventuno anni, se studenti alle scuole medie superiori ed universitari per l’intero corso legale degli studi ed in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
In mancanza possono usufruire del premio i genitori conviventi, a carico ed inabili al lavoro o in età pensionabile. Si considerano a carico i soggetti con un reddito entro i limiti previsti per il riconoscimento degli assegni familiari ed ai genitori conviventi, a carico, inabili al lavoro ovvero con età superiore a quella pensionabile. Per essere considerati a carico dell’iscritto non devono possedere redditi superiori al limite previsto ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Infine possono usufruire del premio i fratelli e le sorelle dell’iscritto se celibi o nubili, minorenni e impossibilitati a lavorare.
Alla lista si aggiungono i tutori di figli minorenni a carico dell’iscritto ed infine tutti coloro che hanno sostenuto i costi funerari per il deceduto, ma solo nell’eventualità che quest’ultimo non non abbia familiari a carico.
In ogni caso il versamento dell’indennità viene effettuato attraverso un accredito sul conto corrente bancario o postale.
Come si calcola l’assicurazione sociale vita?
Il calcolo viene effettuato, in caso di morte dell’iscritto, sulla base della mensilità media lorda per ogni soggetto a carico o all’iscritto stesso in caso di decesso del marito o moglie.
L’importo passa a mezza mensilità lorda in caso di morte di un altro componente del nucleo familiare a carico o per gli ”estranei” che, come detto, hanno partecipato alle spese funerarie.
In ogni caso le mensilità previste per il premio per l’assicurazione sociale vita si calcola dividendo lo stipendio o l’importo pensionistico per dodici comprendendo anche le mensilità aggiuntive e le altre forme di indennità.
La continuazione dell’assicurazione volontaria
Anche scaduti i termini per accedere al diritto alla pensione è possibile continuare a versare la quota destinata all’assicurazione sociale vita per almeno cinque anni.
La richiesta deve essere presentata entro una mensilità dal collocamento al riposo mentre la somma a cui si ha diritto viene calcolata sulla somma complessiva dei trattamenti diretti che spettano al pensionato.
Il pagamento del contributo spettante all’Inps viene detratto in automatico attraverso la trattenuta effettuata sulla pensione nel mese di settembre di ogni anno.
Chi non ha ancora la pensione o ha un piano pensionistico presso un altro ente ed ha scelto per il prolungamento dell’assicurazione vita sociale deve effettuare il pagamento, il 30 settembre di ogni anno, con il modello F24, indicando il codice causale P810.