Tutti gli automobilisti che hanno acquistato un’auto con una significativa potenza devono fare i conti con il superbollo. Un balzello notevole, ma che ricade solo su alcune tipologie di vetture. In molti, per comprendere l’ammontare dell’imposta si rivolgono ai siti online in grado di effettuare un calcolo del superbollo in breve tempo.
E’ la potenza dell’auto a determinare l’imposta da corrispondere alle casse dello stato. I fattori da valutare sono essenzialmente due: il numero di ChiloWatt dell’auto e quello dei cavalli. Solo attraverso l’inserimento di questi due fattori si potrà visualizzare l’importo da pagare. Anche il sito dell’Agenzia delle Entrate, in un’apposita pagina, consente di visionare tutte le informazioni sull’imposta e le modalità di calcolo del superbollo. Ma chi deve corrispondere l’imposta?
Superbollo: caratteristiche principali
Indice dei contenuti
Introdotto nel dicembre del 2011, il superbollo è un’imposta che ricade sui proprietari di automobili definite di lusso e che superano un determinato tetto di potenza. E’ di 185 Kw il limite prefissato oltre al quale è previsto il pagamento dell’imposta. E’ importante tenere presente che il superbollo è un’addizionale erariale che si affianca, cioè, al classico bollo auto. Insomma vanno pagati entrambi.
Una significativa differenza caratterizza il bollo classico dal superbollo. Mentre nel primo caso il versamento va nelle casse della Regione, il superbollo è, invece, destinato allo Stato. Una riforma dell’imposta è stata messa in campo dal Governo Monti che, nel 2012, ha cambiato radicalmente le modalità di calcolo del superbollo. Da allora l’ammontare dell’imposta è stato portato a venti euro per ogni Kw che eccede i 185. Le condizioni vengono però aggiornate periodicamente.
Superbollo: chi e come paga
Venti euro per ogni Kw eccedente i 185 Kw. Come detto in precedenza l’applicazione del superbollo interessa esclusivamente le auto di lusso e con una certa potenza. All’ammontare prefissato è prevista, però, una riduzione graduale applicata in relazione all’anno di costruzione dell’auto. La rimodulazione prevista è del 40, 70 ed 85% dopo un periodo rispettivamente di cinque, dieci e quindici anni. Trascorsi i venti anni dalla costruzione dell’auto, nessun tipo di imposta è prevista. Il pagamento ricade anche sugli usufruttuari, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Non dovranno pagare il superbollo, invece, gli automobilisti che hanno venduto la loro auto precedentemente alla scadenza del bollo, chiunque abbia un titolo di esenzione o di interruzione delle imposte automobilistiche o che è in possesso di un’autovettura storica.
Il modello F24 da utilizzare è quello identificativo (F24 ELIDE) nel quale va inserito il codice 3364. Il pagamento può essere effettuato in tutti gli sportelli di Poste Italiane o in banca. Le informazioni da indicare, nel documento, sono i dati anagrafici, il codice fiscale, il codice fiscale del coobbligato (genitore, erede o un tutore), il codice atto e tributo.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con un addebito sul conto corrente, attraverso le carte Postepay, PagoBancomat o la Postamat con un assegno bancario circolari o attraverso un vaglia.
Il versamento deve avvenire prima della scadenza del bollo ordinario, cioè nel mese di febbraio e può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello F24. Chi deve pagare l’imposta, ma per qualsiasi motivo non versi quanto dovuto, è oggetto di una sanzione pari al 30% dell’ammontare del superbollo non pagato.
Superbollo, il ravvedimento operoso
Se si omette il pagamento, già prima di ricevere l’avviso, l’utente può accedere al ravvedimento operoso. Si tratta di un pagamento che avviene spontaneamente e che risolve una posizione di infrazione. Dopo aver effettuato il calcolo del superbollo (20 euro per ogni Kw eccedente ai 185 Kw), l’automobilista deve aggiungere una mora rapportata al periodo di ritardo.
E’ dell’1%, su ogni giorno di ritardo, l’ammontare da corrispondere, se la dilazione è inferiore a 14 giorni, più gli interessi di mora dello 0,2% fino al 31 dicembre del 2016 mentre si passa all’1,5% nel caso di ritardo pari ad un mese.
Il ravvedimento intermedio comporta una sanzione pari all‘1,67% sul calcolo del superbollo. Il ritardo, in questo caso, deve essere compreso tra i 31 e i 90 giorni dalla scadenza. Entro due anni l’imposta è maggiorata del 3,75% mentre si passa al 4,29% per ritardi inferiori ai due anni e del 5% dopo tale periodo.