Alla compilazione del modello 730, da presentare ogni anno, è possibile indicare nella voce apposita anche la sottoscrizione di un’assicurazione vita nell’anno oggetto della dichiarazione. Il motivo? La deducibilità. Le detrazioni sui premi assicurativi e sulle polizze vita ammontano ad una percentuale del 19% a seconda dei limiti stabiliti dalla Legge ed in particolare del Tuir, il Testo Unico delle Imprese sul Reddito.
L’indicazione dell’assicurazione viene trascritta nell’apposito modulo, nel quadro indicato con la lettera E appositamente dedicato alla deducibilità per le polizze vita e per gli infortuni.
Come detto la quota che è possibile dedurre è del 19%, ma solo per le spese fino ad una quota di 530 euro; un tetto massimo oggetto di continui ritocchi negli anni scorsi. Basti pensare che nel 2013 il massimale previsto era di 1.291 euro circa, per poi passare a 630 euro nel 2014 fino ad essere ulteriormente ritoccato al ribasso ai 530 euro attuali.
E sempre nel modello 730 (leggi la guida) è possibile accedere alle detrazioni previste per le polizze assicurative dedicate alla protezione dei soggetti disabilità grave. In questo caso la detraibilità è di 750 euro ogni anno.
Per le coperture aventi in oggetto la protezione per il rischio di autosufficienza connessa alle attività quotidiane, la deducibilità assicurazione vita applicata ammonta fino ad un massimo di 1.291 euro. Ma quali sono i premi assicurativi detraibili?
Le coperture detraibili
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E’ l’articolo quindici, comma 1 e lettera F a definire la casistica di detraibilità riguardo le assicurazioni sulla vita. Secondo il Tuir dall’imposta lorda può essere eseguita una detrazione del 19% per gli oneri dell’utente se non connessi alla determinazione dei redditi che concorrono nel reddito complessivo.
I premi assicurativi deducibili devono avere come oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% e che comportino l’impossibilità di eseguire gli atti di vita quotidiana e di lavoro. La detrazione di diciannove punti percentuali può essere realizzata da chi ha sottoscritto una polizza vita dal 2015. Il calcolo della deducibilità avviene sull’importo totale versato nell’anno in corso per i premi assicurativi fino ad un tetto massimo che, come abbiamo visto, è di 530 euro. Ma non tutti possono accedere alle agevolazioni fiscali.
Deducibilità assicurazione vita: le condizioni
Per usufruire della deducibilità assicurazione vita è necessario fare una distinzione tra i contratti assicurativi stipulati prima del 2001 e quelli successivi.
Chi ha stipulato una polizza prima del 2001 può accedere alle detrazioni se il contratto assicurativo ha una durata minima di cinque anni dalla stipula e che non preveda alcuna possibilità di concessione di finanziamenti nei primi cinque anni di contratto.
Si tratta di termini previsti nello stesso contratto assicurativo e che è utile valutare con attenzione, magari facendosi rilasciare una dichiarazione della società.
Le polizze sottoscritte dopo il 2001
Per i contratti assicurativi sottoscritto dopo il 2001 la deducibilità ricade sulle polizze che prevedono la copertura su determinati rischi; vediamo quali.
L’invalidità permanente è una delle coperture per le quali può essere richiesta la deducibilità nel modello 730 e non può essere inferiore al 5% al di là della causa scatenante; sia che si tratti di infortunio che di patologia grave.
Un ‘altra condizione prevista è la mancata autosufficienza nella realizzazione delle mansioni quotidiane, sia fisiologiche che di deambulazione, passando per l’alimentazione, l’igiene personale fino al decesso.
Un’ulteriore deducibilità è prevista per il versamento dei contributi previdenziali volontari saldati con contratti stipulati entro il 31 dicembre del 2000, con enti che versano contributi sul piano collettivo e non pensioni o rendite al singolo iscritto.
Rientrano nei contributi detraibili anche quelli versati facoltativamente dalla gestione pensionistica obbligatoria come nel caso di ricongiungimento di differenti periodi assicurativi o il riscatto della laurea. Per i contratti assicurativi dopo il primo gennaio 2001 la detrazione dei contributi avviene dal reddito complessivo.