Il fenomeno degli incidenti stradali, spesso mortali per pedoni ed automobilisti ha spinto il Parlamento ad adottare misure più severe per l’omicidio stradale. L’epilogo mortale di tanti sinistri in Italia, provocati spesso dall’assunzione di sostanze alcoliche o, peggio, di droghe, è un tema che ha visto le forze politiche del nostro paese confrontarsi per lungo tempo sulle misure da adottare.
Ed il risultato è stata la famosa legge sull’omicidio stradale, un provvedimento accolto con soddisfazione dalle associazioni delle vittime della strada. Ma quali sono le funzioni della nuova legge? Cosa si rischia realmente per l’investimento di un pedone piuttosto che l’incidente con un altro automobilista?
Legge omicidio stradale: le caratteristiche principali
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Potremmo suddividere la legge in tre distinte varianti. Per l’ipotesi base, ovvero di omicidio provocato dall’infrazione di una norma del codice della strada, la pena prevista va dai due ai sette anni di reclusione. Naturalmente la pena sale sensibilmente per i casi più gravi. Gli automobilisti che uccidono in conclamato stato di ebrezza con un valore che supera il tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro o per i quali è provata l’assunzione di droghe, la pena sale sensibilmente attestandosi tra gli otto ed i dodici anni di carcere.
Nel caso in cui il tasso alcomemico riscontrato sia superiore agli 0,8 per grammo, gli anni di reclusione vanno da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni. Stessa pena è prevista anche per i conducenti che si siano resi protagonisti di condotte di particolari pericolosità. Rientrano in questa particolare categoria l’eccesso di velocità, la guida contromano, il mancato rispetto della segnalazione semaforica, sorpassi azzardati o inversioni in particolari condizioni di rischio. Ma la legge per l’omicidio stradale ha previsto anche una stretta significativa per le lesioni considerate gravi.
Le lesioni stradali
In questo caso l’ipotesi base rimane invariata rispetto alla precedente legge mentre sono previsti aumenti della pena per chi provoca lesioni gravi ed è in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe. La reclusione va dai tre ai cinque anni per le gravi in queste condizioni mentre le lesioni gravissime portano ad una condanna tra i quattro ed i sette anni.
Nel caso in cui il conducente abbia assunto sostanze alcoliche, ma al di sotto del limite di 0,8 al litro, o il sinistro sia provocato da condotte particolarmente pericolose, la pena varia tra i sei mesi ed i tre anni e per quelle gravissime tra i due ed i quattro anni.
I conducenti di mezzi pesanti
Si aggravano gli effetti della legge sull’omicidio stradale per chi conduce camion, autobus ecc. In questo caso si applica il massimo della pena, sia per le lesioni che per gli omicidi. Nel caso in cui il conducente si sia allontanato dal luogo del sinistro, non prestando alcun tipo di soccorso, la pena aumenta da uno a due terzi.
Gli anni di carcere, in questo caso, non saranno mai inferiori ai cinque anni per l’omicidio stradale e di tre per le lesioni.
Aggravanti, sconti di pena e revoca della patente
La condanna aumenta nel caso in cui il sinistro provochi il decesso o lesioni a più persone. Anche la guida senza assicurazione e/o patente rappresenta un aggravante. Diminuiscono gli anni, invece, quando l’incidente non è una conseguenza esclusiva del conducente. Lo ”sconto” della pena, in questo caso, può arrivare fino alla metà di quanto prevede la legge.
In caso di condanna, ma anche di patteggiamento, la patente viene automaticamente revocata. Sono cinque gli anni previsti per l’ottenimento di una nuova patente, per le lesioni, e quindici per l’omicidio. Si allungano a trentanni i tempi per una nuova patente nel caso in cui il conducente non abbia prestato soccorso.