Aveva ”terrorizzato” gli assicurati italiani con il suo spiacevole ritorno nel Ddl Concorrenza, ma sembra che, almeno per ora, il tacito rinnovo non dovrebbe essere reintrodotto nelle polizze Rc Auto dei prossimi mesi. Insomma pericolo scampato per i consumatori del nostro paese che già si apprestavano a far fronte ad una vera e propria stangata. In realtà la possibilità, paventata da diversi giornali online, non si è mai concretizzata realmente e, già da una prima lettura del testo giunto alla Camera dei Deputati, è sembrato chiaro che il ritorno fosse tutt’altro che vicino. Con l’approvazione del Decreto Legge è ufficiale: il tacito rinnovo rimane abolito per le Rc Auto. Una situazione diversa coinvolge, invece, le coperture accessorie.
Tacito rinnovo: quando è previsto?
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I temi trattati al Parlamento hanno riguardato aspetti diversi del settore assicurativo, comprese le coperture danni diverse della ”classica” Rc auto ed accessorie ad esse. La cancellazione del tacito rinnovo è stata, però, bocciata per il rinnovo delle coperture differenti dalla classica Rc auto. Per quanto riguarda le coperture definite accessorie come la polizza cristalli, l’assicurazione sugli infortuni del conducente dell’auto, per l’incendio e per il furto, il tacito rinnovo è stato abolito. Insomma qual era la situazione pochi mesi fa, ovvero prime dei cambiamenti previsti dalla Legge sulla Concorrenza proposta dal Governo Renzi ed approvata dalla maggioranza di Gentiloni?
Abolito ufficialmente nel 2012, con un provvedimento del governo tecnico di Mario Monti, il tacito rinnovo prevedeva che l’assicurato, giunto alla scadenza del contratto, accedesse al rinnovo automatico della polizza, alle medesime condizioni sottoscritte in precedenza.
Nel caso in cui l’assicurato intendesse interrompere il contratto, magari rivolgendosi ad un’altra compagnia, aveva l’obbligo di comunicare la propria intenzione di recesso con una missiva inviata attraverso un raccomandata. Oggi, con la cancellazione del tacito rinnovo, è l’assicurato che deve preoccuparsi di rinnovare, o meno, il contratto recandosi all’agenzia. Quest’ultima è tenuta a formulare, di volta in volta, una nuova proposta.
Le polizze accessorie alla copertura Rc auto, in passato, anche se venivano sottoscritte insieme alla copertura classica, dovevano essere rinnovate con un contratto a parte. Per questi casi la disdetta doveva essere effettuata attraverso una comunicazione inviata con una raccomandata.
Ed ora?
Il nuovo regolamento prevede che il tacito rinnovo sia abolito anche per quelle tipologie di contratti Rc auto con le garanzie accessorie, non solo se previste nello stesso contratto di polizza, ma anche per quelle sottoscritte in altri contratti contestualmente alla copertura Rc auto.
Poco o nulla cambia per le altre polizze danni come le assicurazioni sulla casa, sugli infortuni, sulla salute e molto altro. In questi casi sarà ancora possibile accedere a formule annuali o poliennali, sia con che senza tacito rinnovo. Rimane lo sconto previsto dal 2009 per chi mantiene il contratto assicurativo per un periodo di almeno cinque anni.
Le novità del Ddl Concorrenza
Nel provvedimento sono previste nuove norme che consentiranno di accedere a risparmi obbligatori in favore degli assicurati che accetteranno le cosiddette ”clausole antifrode” come l’installazione della scatola nera le cui registrazioni verranno utilizzate come prove in un eventuale processo e di un particolare dispositivo che consente di rilevare il tasso alcolemico del guidatore. L’ammontare degli sconti non è ancora stato definito anche se è stato stabilito che saranno maggiorati nelle zone caratterizzate da una sinistrosità più elevata.
Cambiamenti riguardano anche l‘identificazione dei testimoni. Per i danni materiali, i soggetti devono risultare dalla denuncia di sinistro oppure dal primo atto formale del danneggiato. Cambia anche la valutazione dei danni non patrimoniali provocati da lesioni all’integrità psichica e fisica o dalla perdita del rapporto familiare. In questa particolare situazione la liquidazione viene stabilita dal giudice con valutazione ”equitativa”.