L’anticipo TFR mutuo è un’operazione possibile, la gestione del TFR è disciplinata dall’art.2120 del codice civile che parla, in proposito di “garanzia, rivalutazione ed anticipazione” della liquidazione o buonuscita.
Il fatto che sia possibile però non la rende possibile sempre e per qualsiasi tipologia di richiesta, in quando la legge 278/92 disciplina le modalità attraverso le quali si può richiedere l’anticipo TFR.
Le regole come disciplina dell’anticipo TFR
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Prima di tutto cerchiami di capire cos’è il TFR: è una quota messa da parte in un fondo che alla fine del rapporto di lavoro garantisce al lavoratore la famosa buonuscita o liquidazione.
Viene calcolata intorno ad una mensilità all’anno e viene accantonata contabilmente in un fondo apposta dal quale saranno poi fatti i conteggi al momento della fine del rapporto di lavoro.
I limiti e le regole che disciplinano l’anticipo del TFR sono semplici:
Il rapporto di lavoro (dipendente pubblico o privato che sia) deve essere subordinato e continuativo per almeno 8 anni dalla data di assunzione, quindi il datore di lavoro deve essere lo stesso.
Il massimo importo che è possibile richiedere con l’anticipo TFR è nella misura del 70% del totale, pur considerando che il datore di lavoro può spontaneamente modificare questa percentuale a favore del lavoratore.
Nell’arco del rapporto lavorativo si potrà richiedere l’anticipo TFR soltanto una volta, l’operazione quindi non è replicabile nel corso del tempo.
Le motivazioni ammissibili invece che possono portare a richiedere l’anticipo TFR sono le seguenti:
Congedi per astensione facoltativa di maternità oppure dovuta a fattori esterni come corsi di formazione, sia continua che aziendale.
Spese mediche improvvise dovute a terapie mediche, interventi ed altro che riguardi comunque la salute del lavoratore.
Acquisto, costruzione e ristrutturazione di un immobile per se o per i figli a patto che questo immobile abbia le caratteristiche di prima casa.
Anticipo TFR per mutuo: richiesta e modalità
Come abbiamo potuto vedere l’operazione di anticipo TFR è giustificabile anche per l’acquisto della prima casa o per la sua ristrutturazione o ancora per la sua costruzione, e questo vale sia direttamente per il lavoratore sia per i suoi figli.
Le necessità per le quali si arriva a chiedere l’anticipo possono essere molteplici, prima tra tutte una liquidità improvvisa che serve per acquistare un immobile.
Chi vuole, insomma, può utilizzare il proprio TFR per pagare il mutuo finalizzato all’acquisto, per versare un congruo anticipo o addirittura per estinguerlo, in modo tale da interrompere o ridurre un’operazione finanziaria riducendo e quindi risparmiando un’importante quota di interessi dovuti alla banca.
L’iter per accedere all’anticipo non è particolarmente complesso, basta infatti fare richiesta scritta all’INPS territorialmente competente (quella del comune di residenza del richiedente) utilizzando un modello facsimile, allegando lo stato di famiglia ed un documento che attesti di non essere proprietario di altre abitazioni.
Ricordiamo che non può essere richiesto l’anticipo TFR per nessuna ragione da dipendenti di aziende che in seguito a problematiche economiche sono state dichiarate in crisi e sempre e comunque in aziende con meno di 25 dipendenti.
Per quanto riguarda l’acquisto della prima casa per se o per i figli, il lavoratore era prima tenuto a dimostrare dietro presentazione dell’atto notarile, l’avvenuta compravendita per poter procedere alla richiesta di anticipo.
Oggi, invece, è possibile richiederlo, in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, con documentazione apposita che attesti anche che la vendita sia in corso di perfezionamento fatta salva la diversa disposizione dei giudici in merito.
Oltre che per l’acquisto della prima casa, l’anticipo TFR può essere richiesto anche per affrontare l’operazione di estinzione anticipata del mutuo nel caso in cui questo sia finalizzato sempre e comunque all’acquisto della prima casa.
L’anticipazione della liquidazione quindi deve essere strumentale a questo tipo di richiesta e sarà valutata dal giudice caso per caso a seconda delle diverse peculiarità.
Anticipo TFR o mutuo? Pro e contro
Quando parliamo di acquistare un immobile è normale che la prima domanda che possiamo farci è se conviene o meno farlo con l’anticipo del tfr oppure stipulando un mutuo ex novo.
A questo punto dobbiamo valutare una serie di parametri soggettivi come l’andamento dei prezzi delle caso ed il tasso di interesse dei mutui ed anche dei parametri oggettivi come la propria situazione reddituale.
In primo luogo dobbiamo valutare l’andamento dei tassi di interesse che negli ultimi anni è stato superiore alla rivalutazione della quota tfr, così come l’andamento dei prezzi delle case, in secondo luogo valutare anche che l’accensione di un mutuo comporta una serie di spese ed oneri accessori che si dovranno comunque sostenere per poterlo portare a termine.
Anche l’avvio di un’operazione di finanziamento importante come può essere quella di un mutuo è da tenere in considerazione, perché la stipula, proprio per l’entità media dell’impegno potrebbe precludere l’accesso al credito per altri finanziamenti.
Il vantaggio del mutuo è che nel corso degli anni sarà possibile detrarre una quota pari al 19% degli interessi passivi dall’IRPEF fino ad un massimo di € 760,00/anno.
Indipendentemente da questa ultima osservazione, e per i motivi sopra descritti, ricorrere all’anticipo del tfr per l’acquisto prima casa piuttosto che alla stipula di un mutuo potrebbe rivelarsi quasi sempre la scelta migliore.
Non dover ricorrere al credito bancario, risparmiare gli interessi che, sappiamo bene, fanno lievitare non poco i costi di un immobile, evitare le spese accessorie per l’acquisto di una casa nonostante le agevolazioni concesse e non dover sopportare per una durata medio lunga una rata importante che inciderà sul budget familiare sono motivi più che sufficienti per far pendere l’ago della bilancia a favore dell’anticipo tfr piuttosto che a favore della stipula di un mutuo.
La tassazione dell’anticipo TFR
Abbiamo visto da un punto di vista meramente economico la convenienza di ricorrere all’anticipo tfr piuttosto che alla sottoscrizione di un mutuo, ma vediamo ora quanto costa questa operazione.
Sull’anticipo tfr vanno pagate le tasse così come specificato nell’art.11 decreto 252 del 2005 e la tassazione varia a seconda della destinazione dell’anticipo stesso.
Nel momento in cui l’operazione di anticipo tfr va in porto è il fisco stesso che viene a saperlo aprendo la strada alla tassazione dovuta dall’introito straordinario.
Ma esistono dei casi in cui questa tassazione è decisamente alta e purtroppo riguardano esattamente la tipologia di finalità che stiamo analizzando in questo articolo: l’acquisto della prima casa e/o la ristrutturazione di un immobile.
In questi due casi l’aliquota di tassazione fissa è del 23% sia per chi compra un immobile, sia per chi deve sostenere spese differenti ma comunque nello stesso ambito.
Al momento non esistono forme di agevolazione o di trattamento fiscale agevolato che consentano al richiedente di risparmiare o detrarre in parte la tassazione sull’anticipo tfr.