Comodato d’uso per immobili ed altri beni
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Il comodato d’uso gratuito rappresenta una delle formule più comuni, sia in ambito familiare che commerciale. Si tratta, in pratica, di una cessione dell’utilizzo di un determinato bene ad un altro oggetto, fino ad una scadenza prefissata.
Può accadere che un soggetto decida di cedere la proprietà di un oggetto, magari di una vettura, o di un immobile, ad un parente fino ad una precisa data. Anche nel settore economico e commerciale può presentarsi la stessa situazione con il “prestito” che in questo caso può riguardare un bene destinato alla produzione.
E’ importante tenere presente che la formula del comodato d’uso gratuito non prevede, in alcun caso, il pagamento di una somma di denaro. Anche se la normativa non esprime l’obbligo di redigere una forma di contratto scritto, è sempre conveniente “mettere nero su bianco” in ambito familiare, ma soprattutto nel settore commerciale, evitando, così i contenziosi tra le parti.
Contratto di comodato d’uso gratuito: diritti e doveri per le parti
Come ogni formula di questo tipo, anche il comodato d’uso gratuito prevede specifici obblighi. Il comodatario, ovvero colui che riceve il bene gratuitamente, è tenuto a conservarlo nelle condizioni originarie.
Un altro obbligo previsto per il comodatario, è di utilizzare il bene esclusivamente per l’utilizzo previsto all’origine e pattuito tra le parti. Nel caso in cui il soggetto che riceve il bene non rispetti questi obblighi, deve consegnarlo nuovamente al proprietario. E’ concesso, in questo caso, anche il risarcimento dei danni.
Anche il comodatario può chiedere una sorta di risarcimento, nel caso in cui sia stato costretto a spendere delle somme per l’utilizzo del bene, ma solo se le spese, di natura straordinaria, siano state realmente necessarie ed urgenti.
Come si registra un contratto di comodato d’uso gratuito?
Come detto in precedenza non esiste nessun obbligo in capo a due soggetti, di mettere per iscritto le condizioni previste né di effettuare la registrazione. Nel caso in cui la procedura avvenga tra soggetti economici, può essere molto utile sottoscrivere un contratto e registrarlo all’Agenzia delle Entrate. La procedura può essere effettuata in qualsiasi ufficio territoriale presentando l’atto firmato.
E’ necessario che siano presenti entrambe le firme autografe, tre copie dell’atto (una per le due parti ed un’altra da consegnare all’ufficio) ed una marca da bollo di 16 euro da applicare per ogni quattro pagine del contratto presentato all’Agenzia delle Entrate. E’ importante tenere presente che le marche applicate devono avere una data non successiva a quella in cui è avvenuta la sottoscrizione.
Anche il Modello 69 deve essere compilato da uno dei due soggetti e presentato all’Agenzia delle Entrate. Il modulo è reperibile su internet, al sito dell’istituto. E’ previsto, inoltre, il versamento di un‘imposta di registro dal costo di 200 euro attraverso la compilazione del Modello F23 con il codice tributo destinato al comodato d’uso gratuito, ovvero il 109T.
Vanno presentati all’Agenzia delle Entrate, in definitiva: il contratto, il modello 69 ed F23 con la copia dei documenti di identità dei due soggetti.
Chi paga le tasse sul bene concesso in comodato d’uso?
E’ una questione che si presenta inevitabilmente nel caso in cui, ad essere oggetto del comodato, sia un immobile. Chi versa l’IMU e la TASI? Un bonus del 50% è previsto per chi concede la casa ad un figlio o ad un parente di primo grado. Per accedere a questa significativa agevolazione, però, è necessario che il contratto sia registrato.
Nel caso in cui la sottoscrizione ricada sui figli o parenti stretti, il costo della registrazione è pari a 216 euro: 16 euro sono per la marca da bollo, il resto è l’imposta di registro. La registrazione deve avvenire, però, entro venti giorni dalla stipula.