Lo scioglimento di un contratto per mutuo dissenso donazione si ha nel caso in cui sia il donatario che il donante siano ancora in vita. Due delle tesi inerenti alla definizione sono le seguenti:
- la prima, fa riferimento al mutuo dissenso come contrarius actus, ossia all’impossibilità di porre nel nulla il negozio che si è già verificato;
- la seconda sostiene che in riferimento agli atti traslativi il mutuo dissenso non basti di per sé alla realizzazione del trasferimento.
La tesi più applicata comunque definisce il mutuo dissenso come un negozio risolutorio con cui le parti pongono nel nulla, sia per il futuro, che per il passato, il primo atto o contratto.
Le caratteristiche del mutuo dissenso donazione
Per quanto concerne i requisiti del mutuo dissenso di donazione essi sono i seguenti:
- Trattasi di negozio autonomo ed unitario, previsto dall’ordinamento;
- la causa, unica ed unitaria, risiede nella risoluzione del negozio antecedente;
- le parti rientrano nel possesso di quanto antecedentemente dato;
- si incide direttamente sul negozio originario.
La Corte di Cassazione ha previsto attraverso la sentenza 6 ottobre 2011 n. 20445, inerentemente ad una risoluzione per mutuo consenso di un contratto di compravendita, che “la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi.”.
L’oggetto del mutuo consenso è dato dall’atto che le parti intendono risolvere, e di conseguenza viene da sé che lo scioglimento di un contratto avviene allorquando esso sia di tipo dispositivo, eccezion fatta per quello di mero accertamento.
E’ bene ricordare che non si possono sciogliere contratti nulli, dal momento che manca proprio il presupposto di base, anche quando la nullità non sia stata ancora dichiarata. Viceversa il mutuo dissenso può essere applicato in presenza di contratto annullabile, risolubile, revocabile e rescindibile. Anzi esso può valere pure inerentemente ad una donazione confermata o confermabile ai sensi dell’ art. 799 c.c..
Mutuo dissenso donazione: lo scioglimento
Lo scioglimento di un contratto di donazione per mutuo dissenso è conveniente laddove si vogliano scoraggiare eventuali problemi legati alla circolazione degli immobili di derivanza donativa. In particolare se presi in considerazione altri metodi ancor meno tutelabili, quali ad esempio la rinuncia all’azione di riduzione (valida però solo dopo la morte del donante e da parte di tutti i legittimari), un’adeguata tutela nell’azione di evizione, la fideiussione, la rinuncia anticipata all’azione di restituzione.
Una parte della giurisprudenza considera possibile lo scioglimento parziale di un contratto solo se il contratto stesso risulti divisibile sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, laddove “a livello oggettivo” vuol dire che le prestazioni, gli oggetti siano materialmente autonomi e funzionalmente non connessi. Viceversa, “soggettivamente divisibile” fa riferimento al fatto che nella valutazione delle parti gli oggetti del contratto vengono ritenuti in maniera autonoma l’uno dall’altro.
A riguardo invece, pare sia del tutto esclusa l’eventualità di scioglimento parziale del contratto dal momento che l’oggetto dello stesso è formato da un bene oggettivamente indivisibile. Comunque sia, una simile conclusione lascia non pochi dubbi nei dettami della giurisprudenza, che spesso si basa sulla generale possibilità di disposizione della quota di un bene.
Infine, in considerazione dell’effetto retroattivo prodotto, in virtù di una risoluzione convenzionale per mutuo dissenso, che abolisce ab origine tutti gli effetti creati dall’esistenza del primo contratto, inerente ad un atto di donazione che ha ad oggetto un diritto reale immobiliare, si devono applicare le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00.