L’imposta sostitutiva rientra nella categoria delle imposte dirette, quelle cioè derivanti dalla ricchezza che può essere intesa come patrimonio oppure reddituale.
Nel caso specifico di un mutuo legato all’acquisto di un immobile, l’imposta sostitutiva annulla e sostituisce l’imposta ipotecaria, catastale, di registro, di bollo e la tassa di concessione governativa, diventando di fatto l’unica imposta sostenuta dalla persona che richiede il mutuo.
Come funziona l’imposta sostitutiva del mutuo
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L’imposta sostitutiva viene applicata sui mutui nella misura regolamentata a seguito del DL 168/2004 ed è articolata in due diverse aliquote.
Nel caso in cui il mutuo richiesto presenta le caratteristiche di “prima casa” allora l’imposta dovuta sarà addebitata nella misura dello 0,25% sull’importo erogato, indipendentemente dal valore catastale dello stesso, ma questo solo se l’ente erogante è una banca oppure una finanziaria parificata.
Al contrario invece, quando l’operazione non ha i requisiti di “prima casa” ma è comunque finalizzata all’acquisto oppure alla ristrutturazione di un immobile, l’aliquota dovuta sarà calcolata nella misura del 2%.
Nella legge finanziaria del 2008 è altresì specificato che per tutti i finanziamenti legati all’acquisto, ristrutturazione ed alla costruzione di immobili “prima casa” è comunque calcolata l’imposta del 2% laddove la condizione di prima casa non risulti dalla dichiarazione del mutuatario resa nell’atto del finanziamento o allegato allo stesso.
Obbligatorietà dell’imposta sostitutiva di mutuo
Come accennato all’inizio l’imposta rientra nelle categorie delle imposte dirette, applicate quindi sulla ricchezza patrimoniale o reddituale e direttamente riconducibili, nel caso dei mutui, all’intestatario.
Nel caso specifico la banca funziona come un sostituto d’imposta prelevando direttamente dal conto corrente il totale dovuto per conto del cliente versandolo all’erario.
Il costo dell’imposta vale solo ed esclusivamente per la stipula dei mutui, mentre per altre operazioni quali ad esempio la rinegoziazione nessuna imposta sostitutiva è dovuta dal mutuatario nei confronti del fisco.
Imposta sostitutiva: dove si applica
Abbiamo detto come si applica ed in quale misura l’imposta sostitutiva grava sul soggetto richiedente un mutuo ma andiamo a vedere meglio in quale caso si applica.
Nello specifico l’imposta è obbligatoria per qualsiasi contratto di mutuo si stipuli con una durata superiore ai 18 mesi ed è determinata nella sua aliquota dalla definizione di immobile che andiamo ad acquistare.
Si intende per “prima casa” infatti l’immobile che soddisfa i seguenti requisiti: non deve essere un immobile di lusso e deve trovarsi nel comune dove risiede l’intestatario oppure dove lavora, in casi come questo, come già accennato l’aliquota applicata è dello 0,25%.
Qualora, però, il mutuo risulti cointestato ed in requisiti fossero in possesso solo di uno degli intestatari, l’imposta sarà applicata in modo proporzionale.
In tutti gli altri casi l’imposta sarà applicata nella sua aliquota massima del 2% perché decadono i benefici fiscali di “prima casa”.
Imposta sostitutiva di mutuo: conclusioni
L’imposta sostitutiva è un balzello inevitabile, che non può essere in alcun modo evitato, è possibile usufruire delle agevolazioni date da una percentuale ridotta ma solo se si verificano le condizioni di cui abbiamo parlato sopra.
La tassa in oggetto di fatto grava sulla procedura di acquisto di un immobile concorrendo ad aumentarne il costo insieme ad un’altra serie di imposte legate allo stesso ed inevitabili al fine di concludere con successo l’acquisto dello stesso.