Quella agricola è un’attività che, negli ultimi anni, sta avendo un nuovo impulso: sono tanti i giovani che “tornano” alla terra e decidono di coltivarla con impegno e passione. Mentre alcuni di loro hanno la fortuna di subentrare ai genitori nella gestione delle attività economiche legate alla terra, altri optano per l’affitto di un terreno agricolo. Chi possiede un terreno non sempre vuole coltivarlo, e quindi ritiene preferibile affittarlo per far sì che subentri un agricoltore o chi aspira a diventarlo. In questo modo domanda e offerta si incontrano, soddisfacendo le esigenze di entrambe le parti. Lo scambio avviene attraverso la stipula di un vero e proprio contratto di affitto: ecco in cosa consiste nel dettaglio.
Affitto terreno agricolo: il contratto
Indice dei contenuti
Il proprietario del terreno agricolo che intende affittarlo si impegna a concederlo ad un affittuario in cambio del versamento di un corrispettivo (canone di locazione) il cui importo viene stabilito nel contratto. La legge n. 203 del 1982 (“Norme sui contratti agrari”) stabilisce la durata minima del contratto di affitto di terreno agricolo in 15 anni. La durata più lunga rispetto ad altri tipi di locazioni si giustifica con la particolare tipologia dell’attività agricola, che è soggetta a cicli di coltivazione che si succedono nel corso del tempo. Per i terreni agricoli che hanno una scarsa produttività la durata contrattuale scende ad un minimo di sei anni. L’importo del canone di locazione, invece, viene valutato tenendo conto di una serie di fattori, tra cui la tipologia di coltivazione che si effettua sul terreno, alla luce di alcuni parametri fissi come gli indici Istat per i prezzi alla produzione.
Contratto affitto terreno agricolo: gli adempimenti
Le due parti sono tenute a rispettare quanto previsto nel contratto. In particolare, l’affittuario del terreno ha l’obbligo di non modificare la destinazione agricola del fondo e di pagare puntualmente il canone di locazione fissato. Il contratto di affitto terreno agricolo va stipulato obbligatoriamente dinanzi ad un Notaio, così come previsto per i contratti che superano i nove anni di durata. Altro adempimento da compiere è la registrazione del contratto presso gli uffici competenti per territorio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula dello stesso, o tramite sito ufficiale dell’Agenzia. Dal punto di vista degli aspetti fiscali questa tipologia di contratto è esente dall’Iva, mentre si applica l’imposta di registro nella misura dello 0,50% del canone dovuto per l’intera durata contrattuale.
Come recedere dal contratto di affitto terreno agricolo
La legge ha previsto una particolare tutela nei confronti del coltivatore che prende in affitto il terreno agricolo, che può recedere dal contratto agrario con un preavviso da comunicare via raccomandata a/r al proprietario un anno prima della scadenza, senza obbligo di motivare tale sua decisione (a differenza del proprietario che invece deve dimostrare di avere particolari esigenze che giustificano il recesso dal contratto). La risoluzione, invece, è prevista in caso di gravi inadempienze contrattuali dell’affittuario (ad esempio mancato pagamento del canone). Il locatore è tenuto a segnalare le eventuali inadempienze al conduttore, e se questi non provvede a sanarle entro tre mesi dal ricevimento dell’avviso tramite raccomandata a/r si procede con la risoluzione del contratto.
Contratto di coltivazione stagionale
La legge n. 203/1982 disciplina i contratti agrari, e prevede alcuni casi nei quali si può derogare a tale normativa in materia di affitto di terreno agricolo. L’art. 5 della medesima legge individua alcuni rapporti che derogano alla normativa e sono nello specifico: contratti di compartecipazione per singole coltivazioni stagionali, vendite di erbe che abbiano durata inferiore a 12 mesi su terreni soggetti a rotazione agraria, concessioni per coltivazioni intercalari. Se un proprietario terriero intende concedere in locazione il terreno agricolo per la sola durata di una coltura può stipulare con l’affittuario un contratto di durata infra-annuale, escludendo la compartecipazione nella gestione e facendosi assistere nella stipulazione dell’accordo da un rappresentante di associazioni sindacali di categoria.