Uno degli elementi tipici del nostro ordinamento, in materia edilizia, è il condono. Quando si parla di condono si intende un provvedimento legislativo attraverso il quale si ottiene l’annullamento di un atto considerato contro la legge.
La cancellazione del reato e, della conseguente pena, sono le ricadute immediate di questo provvedimento messo in campo periodicamente dal Governo. I condoni, in realtà, riguardano i più diversi ambiti anche se il più celebre rimane quello che ricade sul settore edilizio.
Condono edilizio: come funziona?
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Una legge speciale con effetti momentanei: le caratteristiche principali rendono il condono edilizio un atto sicuramente originale rispetto agli altri paesi. In sostanza, attraverso questo procedimento, un soggetto che ha commesso un illecito nella costruzione di un fabbricato o parte di esso, può “sanare” la sua posizione attraverso l’autodenuncia.
I condoni che si sono susseguiti negli anni hanno consentito a diversi proprietari di immobili di cancellare irregolarità, anche molto gravi, riguardo la costruzione di case in aree considerate non edificabili, che superassero i limiti volumetrici consentiti dalla legge o le distanze determinate dal Codice Civile tra i diversi fabbricati.
In alcuni casi sanare degli illeciti edilizia è possibile anche attraverso uno speciale permesso, la Dia cioè la Denuncia di Inizio Attività o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la cosiddetta Scia. Entrambi gli aspetti li abbiamo incontrati nell’articolo riguardo il mutuo sulla ristrutturazione.
Come si effettua la richiesta di condono?
Può accadere di aver realizzato un immobile trasgredendo alla legge, in questo caso è indispensabile effettuare la domanda di condono, se possibile. Ma può anche succedere di aver acquistato un immobile scoprendo, tra i documenti, della richiesta di un condono ancora pendente. In quest’ultimo caso siamo di fronte ad una domanda non ancora perfezionata.
Per portare a termine l’operazione, di solito, è necessario pagare la somma restante sugli oneri e l’oblazione. Solo pagando l’importo restante realizzando tutti gli adempimenti si accede alla sanatoria. Si tratta di situazioni ancora pendenti nei vari comuni e risalenti agli ultimi condoni concessi dallo Stato negli anni scorsi.
Per questo, prima di acquistare un immobile è indispensabile affidarsi ad un esperto in grado di controllare anche la presenza di queste situazioni sollecitando il proprietario a risolvere la questione, prima della vendita. E’ il comune l’ente con il quale regolarizzare il tutto.
E’ possibile richiedere un condono?
Come spiegato in precedenza è lo Stato a definire la pubblicazione di un condono e le condizioni di accesso. I condoni messi in campo in passato sono stati tre: uno disciplinato dalla legge 47 nel 1985, il secondo nel 1994 e l’ultimo nel 2003 con la legge 326. Insomma concessioni periodiche esauritesi nel tempo.
L’obbiettivo dei vari condoni edilizi, promossi dagli esecutivi, era di regolarizzare le condizioni di illegalità diffuse su tutto il territorio nazionale oltre a reperire fondi per lo Stato. Nell’ultimo periodo, però, il condono edilizio è stato visto con sempre maggiore diffidenza dalle forze politiche.
Attualmente quindi non è possibile accedere a nessun tipo di condono e nemmeno nel prossimo futuro si prevedono provvedimenti di questo genere. Insomma attualmente non ha molto senso parlare di questo aspetto anche se, chi intende sanare una situazione di irregolarità, può accedere alla sanatoria edilizia.
Sanatoria edilizia: una soluzioni agli abusi?
Costruire senza rispettare le norme edilizie comporta delle sanzioni pecuniarie, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380. Ricorrere alla sanatoria edilizia consente, però, di rimediare all’abuso attraverso il pagamento di una somma a titolo di oblazione. Ma a quali condizioni?
Una delle differenze maggiori tra la formula della sanatoria rispetto al condono edilizio è la doppia conformità urbanistica. In pratica l’immobile deve essere conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione e quindi dell’abuso ed a quelle applicate nella fase di richiesta di sanatoria.
La richiesta di sanatoria può essere realizzata fino alla scadenza del termine di ripristino dello stato dei luoghi, cioè novanta giorni dall’ingiunzione e della scadenza prevista dall’ordinanza del responsabile dell’ufficio. La sanatoria viene rilasciata solo in seguito al pagamento del contributo di costruzione pari al doppio della cifra stabilita dall’articolo 16 del Testo Unico dell’edilizia. Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte dell’edificio, l’oblazione sarà commisurata alla percentuale dell’immobile non a norma.