A tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, può accadere di doversi assentare, per un periodo anche molto lungo, dal posto di lavoro. In questo caso si accede ad una particolare formula, l’aspettativa non retribuita. Ma in quali casi è possibile usufruire di questa formula? Qual è la normativa che ne regola la durata e la possibilità di accesso? In questa guida cercheremo di comprendere, caso per caso, le caratteristiche dell’aspettativa non retribuita e le diverse necessità per le quali è possibile farne richiesta.
Aspettativa per motivi familiari
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Una delle tipologie più ricorrenti di aspettativa non retribuita è quella richiesta per motivi familiari. La durata dell’assenza dal lavoro, in questo caso, è di massimo due anni per l’intera durata del rapporto lavorativo. E’ possibile richiederla anche in maniera ”frazionata” in diverse fasi. La richiesta può essere avanzata solo in gravi casi dettati dalla morte o dalla necessità di dover prendersi cura di un familiare o per una condizione di grave disagio personale.
Il familiare in questione può essere un coniuge, un figlio, un genitore, un fratello, un suocero o anche un genero e una nuora. Rientrano nella lista dei parenti per i quali può essere richiesto l’aspettativa non retribuita anche le persone con disabilità, fino al terzo grado, nonché i conviventi e i componenti del nucleo familiare che costituiscono una famiglia ”di fatto”.
Insomma le motivazioni che spingono alla richiesta di aspettativa sono tante ed in ogni caso di grave entità. Può accadere, però, che il datore di lavoro decida di negare la possibilità al dipendente di assentarsi. In questo caso, però, è tenuto a presentare un’adeguata motivazione.
Anche l’aspettativa non retribuita per motivi di assistenza ad un familiare con handicap rappresenta una formula molto ricorrente e connessa alla precedente tipologia. La durata massima, in questo caso, è di ventiquattro mesi, ma a differenza della formula dell’aspettativa per motivi familiari, è retribuita.