Indicata da sempre come uno dei principali ammortizzatori sociali del nostro paese, la cassa integrazione rappresenta un versamento, da parte dell’INPS, di una determinata somma, in favore dei lavoratori dipendenti. E’ la diminuzione o la cessazione dell’attività produttiva, da parte del datore di lavoro, a far scattare la cassa integrazione.
La CIG, a seconda delle caratteristiche nelle quali viene realizzata, si distingue in cassa integrazione guadagni di tipo ordinario, in deroga o straordinaria. Scopriamone le caratteristiche principali.
Cassa integrazione: di cosa si tratta?
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Come detto in precedenza il termine per definire, al meglio, la cassa integrazione, è di ammortizzatore sociale. Si tratta, infatti, di una sorta di aiuto che lo Stato, attraverso l’INPS, garantisce ai lavoratori che si trovano in difficili condizioni economiche.
Essa viene applicata, in pratica, in occasione di fasi di rimodulazione o di interruzione dell’attività produttiva. L’obbiettivo, oltre all’aiuto ai lavoratori, è indirizzato anche alle stesse compagnie sgravandole dagli obblighi dalle spese di manodopera.
L’applicazione della CIG può essere “a zero ore” nel caso in cui l’attività lavorativa sia completamente sospesa o parziale.
La cassa integrazione ordinaria: quando viene applicata?
Conosciuta anche con l’acronimo CIGO, la cassa integrazione ordinaria prevede l’integrazione o la sostituzione dello stipendio mensile con un importo stabilito a seconda di alcune determinate condizioni.
Viene riconosciuta in ai soli lavoratori dell’edilizia e dell’industria e nei casi di intemperie stagionali, particolari condizioni generali del mercato o altre situazioni non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
La somma che spetta al lavoratore, in questo caso, è pari all’80% dello stipendio mensile, nei limiti dell’orario stabilito nel contratto nazionale e mai oltre le quaranta ore ogni settimana. Ogni anno, inoltre, viene stabilito un nuovo limite. Ma per quanti mesi viene corrisposto l’assegno della cassa integrazione?
Anche la durata dipende dalla tipologia del lavoro svolto. Per chi opera nel ramo dell’industria la durata massima è di tredici settimane continuative con la proroga fino ad un anno. Anche per il settore dell’edilizia il massimo è stabilito a 13 settimane con la proroga a dodici mesi, ma nel solo caso in cui sia stata stabilita, dall’azienda, una riduzione dell’orario lavorativo.
La richiesta deve essere inviata necessariamente all’INPS, nella zona in cui opera la compagnia, Tale richiesta può essere presentata nuovamente, ma solo se siano trascorsi, rispetto alla vecchia richiesta, almeno 52 settimane di attività lavorativa regolare.
La CIG straordinaria
Anche la cassa integrazione straordinaria rappresenta un sostegno economico corrisposto ai lavoratori la cui azienda ha sospeso o diminuito l’attività. Le differenze, rispetto alla classica cassa integrazione, riguardano essenzialmente i presupposti.
La ristrutturazione o la riconversione aziendale è uno dei motivi che può portare all’attivazione di questa particolare tipologia di ammortizzatore sociale. Anche la crisi del territorio o del settore produttivo in cui opera il datore di lavoro è prevista dall’ordinamento, come anche determinate procedure di fallimento, l’amministrazione straordinaria o la liquidazione della compagnia.
In questo caso l’attivazione della CIG straordinaria avviene a seguito di una richiesta che il datore di lavoro stesso effettua al Ministero del Welfare. Solo le aziende che hanno occupato un numero maggiore di quindici dipendenti, durante i sei mesi precedenti alla richiesta, possono accedere alla concessione della cassa integrazione straordinaria.
La domanda può essere inviata dalle imprese che operano nel settore del commercio, purché abbiano un numero di dipendenti superiore ai 50, alle imprese di viaggio con più di 15 lavoratori, del settore del trasporto aereo ed aeroportuale, senza alcuna limitazione sul numero dei dipendenti. La durata è, in questo caso, di 36 mesi, nell’arco di cinque anni e prevede un’indennità pari all’80% dello stipendio.
La cassa integrazione in deroga
Si tratta della formula destinata ai lavoratori che, altrimenti, non potrebbero usufruire della cassa integrazione ordinaria. Anche in questo caso è prevista solo per i dipendenti che operano in un determinato settore produttivo ed in alcuni ambiti regionali, grazie agli accordi stabiliti con le regioni.
Anche in questo caso l’importo mensile è pari all’80% dello stipendio del lavoratore e per un numero di ore non superiore alle 40 settimanali. La durata massima è fissata a 36 mesi.