Il matrimonio rappresenta un passo importante nella vita di chiunque, ma anche un costo elevato per l’economia di qualsiasi nucleo familiari. Ma chi sta per convolare a nozze può accedere ad una specifica forma di sostegno al reddito messa in campo dall’Inps proprio per evitare che il matrimonio possa diventare un affare per pochi.
Si tratta del congedo matrimoniale, un assegno che viene riconosciuto per l’assenza dal lavoro. Il bonus può essere richiesto entro trenta giorni successivi dal giorno delle nozze e, come vedremo in seguito, è commisurato alla retribuzione del lavoratore dipendente.
Congedo matrimoniale: chi può chiederlo?
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Ma non tutti possono richiedere l’assegno di congedo matrimoniale. La formula di sostegno è riservata, infatti, a determinate categorie lavorative come gli operai, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, gli artigiani ed i dipendenti delle categorie ecc. La formula è dedicata, inoltre, solo chi contrae un matrimonio civile o concordatario, sia impegnato in un rapporto di lavoro dalla durata minima di una settimana.
Possono accedere alla formula del congedo matrimoniale, inoltre, anche i dipendenti disoccupati che dimostrino di aver lavorato nelle aziende secondo i canoni previsti dall’Inps, nei tre mesi precedenti alle nozze e per una durata di almeno quindici giorni.
Il diritto è riconosciuto anche i lavoratori che abbiano un regolare contratto, ma per un qualsiasi motivo giustificato come la malattia, una sospensione o altro, non abbiano prestato nel periodo della richiesta.
E’ indispensabile tenere presente, inoltre, che la celebrazione del rito religioso non comporta il diritto al congedo matrimoniale. Per ricevere per una seconda volta l’assegno, inoltre, è indispensabile essere divorziati o vedovi.
Congedo matrimoniale: quanto spetta?
E’ la retribuzione prevista per sette giorni l’ammontare dell’assegno previsto per gli operai e per gli apprendisti. Alla somma si detrae la percentuale del 5,54%. Anche per coloro che effettuano la propria attività a domicilio l’ammontare del congedo matrimoniale è pari alla retribuzione prevista per sette giorni, meno la quota a carico del lavoratore del 5,54%. I lavoratori del settore marittimo possono beneficiare di un assegno pari al guadagno medio di otto giornate con la stessa detrazione.
Per i lavoratori con un part time verticale (leggi tutti i tipi di part time in questa guida), invece, la somma spettante è relativa ai giorni di retribuzione coincidenti con lo svolgimento dell’attività lavorativa con la detrazione, in percentuale, a carico del lavoratore.
Chi non può ricevere il congedo matrimoniale?
Non possono richiedere l’assegno i lavoratori dipendenti delle società di tipo industriale, delle cooperative che ricoprano il ruolo di impiegati, apprendisti impiegati, i dirigenti e i lavoratori di aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari.
La normativa prevede, inoltre, che la somma spettante sia cumulabile con l’indennità riconosciuta dall‘Inail per un infortunio sul lavoro fino al raggiungimento della somma spettante in retribuzione. Non risulta cumulabile, invece, con l’assegno di malattia, maternità, cassa integrazione ed assegno di disoccupazione.
L’invio della richiesta
La domanda di congedo matrimoniale viene consegnata al titolare dell’azienda al termine del periodo del congedo e non successivamente alla scadenza di sessanta giorni dalla data di nozze. E’ necessario allegare il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia riportando il documento di matrimonio consegnato dall’ente comunale.
I soggetti disoccupati, invece, possono inviare la richiesta sul sito dell’Inps (ecco come richiedere il codice Pin), nell’area dedicata all‘Invio online di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, ma anche ai patronati o attraverso il servizio di Contact Center contattando il numero di telefono 803164. Si tratta di un servizio gratuito da rete fissa ed a pagamento se la chiamata viene effettuata da un telefono cellulare al numero 06164164.
Per i lavoratori dipendenti, in stato di occupazione, il pagamento del congedo matrimoniale viene effettuato dal datore di lavoro; per i disoccupati, invece, l’importo viene versato dall’istituto.