Il settore delle pensioni è da tempo oggetto di una di cambiamenti. Il superamento della legge Fornero è stato uno dei temi per cui le parti politiche si sono date battaglia con posizioni contrastanti, ma tutti concordi a rendere i requisti di accesso alla previdenza ”più morbidi”. In quest’ottica è stato introdotto il tema della pensione anticipata, la cui approvazione è, però, in alto mare.
Con la Legge di Stabilità 2016 diverse novità hanno riguardato anche i requisiti per accedere alla pensione, ma soprattutto per risolvere la spinosa questione degli esodati. Una delle maggiori novità riguarda la cosiddetta ‘‘Settima Salvaguardia”, un provvedimento messo in campo per porre una serie di deroghe riguardo i requisiti previdenziali introdotti dalla vecchia legge del 2011.
Cos’è la Settima Salvaguardia?
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Si tratta di un atto che permette a 26.300 lavoratori che possono dimostrare determinati requisiti, di mantenere le pregresse regole per accedere al pensionamento. Tutto ciò si traduce nella possibilità di usufruire della pensione in tempi anticipati rispetto a ciò che prevede l’attuale norma.
Le regole sono simili rispetto alla Sesta Salvaguardia approvata negli anni scorsi, con la sola differenza che riguarda lo spostamento, dal sei gennaio 2016 al sei gennaio 2017, del termine ultimo per maturare la decorrenza della prestazione. Ad ottenere l’inclusione al trattamento possono essere anche i lavoratori che accedono al trattamento edile e di quelli provenienti dalle aziende cessate o che sono sottoposte alle procedure di fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria o dell’amministrazione straordinaria speciale.
In sostanza ad accedere alla Settima Salvaguardia sono i lavoratori in mobilità, coloro che ricevono il trattamento speciale edile, quelli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, i lavoratori cessati in seguito ad accordi di tipo individuali o collettivi di incentivo all’esodo o in seguito alla risoluzione unilaterale del contratto, i soggetti che si trovano in congedo per l’assistenza dei figli affetti da condizioni di disabilità grave ed infine i lavoratori cessati a cui è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato.
A chi ha diritto alla prestazione pensionistica, l’Istituto ha inviato un’apposita lettera in cui si comunica l’accoglimento della richiesta.
L’ottava Salvaguardia
E’ l’ultima novità che riguarda l’ambito delle pensioni e che prevede la possibilità di accedere alla prestazione pensionistica per gli esodati. Attraverso la Legge di Bilancio del 2017 si porrà finalmente termine, a quanto sembra, allo spinoso problema frutto degli errori della legge del 2011.
Con il termine Ottava Salvaguardia si indica l’ottavo provvedimento messo in campo per salvaguardare i lavoratori che si trovano nell’impossibilità di accedere ad un reddito, perché senza lavoro e che non possono accedere alla pensione perché ancora privi dei requisiti previsti dalla Legge Fornero.
Con quest’ultima iniziativa sono 30.700 i lavoratori che potranno accedere alla pensione anticipata attraverso le vecchie regole ”ante Fornero”.
I requisiti
Per accedere all’Ottava Salvaguardia è necessario rientrare in specifiche categorie; vediamo quali. I lavoratori in mobilità o che si trovano in trattamento speciale edile, frutto degli accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, i lavoratori ed addetti delle aziende cessate o sottoposti all’attivazione di fallimento.
Si aggiungono i lavoratori prosecutori volontari che abbiano almeno un contributo volontario accreditato che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione secondo i requisiti previsti prima della Fornero, entro un periodo di ottantaquattro mesi dall’entrata in vigore.
Rientrano anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, in congedo per l’assistenza ai figli disabili, sempre con i requisiti previdenziali previsti.
Infine possono accedere all’Ottava Salvaguardia anche i lavoratori dotati di un contratto di lavoro a tempo determinato cessato dal primo gennaio del 2007 al 31 dicembre del 2011 con i requisiti richiesti dalla normativa precedente alla Riforma Fornero ed entro 72 mesi dall’entrata in vigore. Il numero massimo di soggetti salvaguardati è di 200mila.