La negoziazione assistita è un particolare istituto dell’ordinamento italiano che prevede la risoluzione di una contesa, su determinati diritti, attraverso una negoziazione. Si tratta, in sostanza, di un impegno che le due parti si prendono affinché la questione si risolva in maniera “amichevole”.
In pratica l’istituto è stato messo in campo per trasferire la risoluzione dall’ambito giudiziario a quello “cooperativo” di questioni riguardanti le controverse su diritti disponibili. Il fine della negoziazione assistita è quello di garantire una maggiore efficienza della giustizia civile. Il procedimento deve essere assistito da avvocati iscritti all’Ordine. Ma in quali casi può essere applicato questo determinato istituto?
Negoziazione assistita: quando è necessaria
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Istituita nel febbraio del 2015, la negoziazione assistita si rivolge a casi molto particolari. Lo scopo dell’Esecutivo, con l’introduzione dell’istituto nella Legge di Stabilità del 2015, è di diminuire l’accesso alla giustizia valutando la possibilità di risolvere la questione in ambiti extragiudiziali.
Si tratta di un procedimento che si affianca alla mediazione obbligatoria e serve a liberare le aule di tribunali da controversie risolvibili in maniera differente. Un sinistro stradale è uno dei motivi per cui è applicabile, nei casi di richiesta di risarcimento danni provocati da autovetture o natanti.
Il recupero credito è un altro dei casi previsti dalla Legge. Si tratta di procedimenti in cui le somme in gioco non superano i 50mila euro e che riguarda i contratti di trasporto o di sub trasporto.
Quando non è applicabile
Nel caso in cui, in una questione attinente ad un recupero credito, una delle parti ha deciso di intraprendere un decreto ingiuntivo per recuperare la somma, la negoziazione assistita non è necessaria.
Non è applicabile, inoltre, per chi intende costituirsi come parte civile in un processo di tipo penale, nei procedimenti di camera di consiglio, per le controversie che prevedono un importo inferiore a 1.100 euro, per i contratti sottoscritti tra professionisti e consumatori e nei casi in cui è prevista già la mediazione obbligatoria.
La procedura
Il primo passo deve essere realizzato dal soggetto che ha intenzione di iniziare la causa. Prima di procedere, però, è necessario che, insieme al proprio avvocato, contatti l’altra parte proponendo di risolvere la questione attraverso la negoziazione assistita. Il soggetto chiamato in causa deve rispondere entro un periodo di trenta giorni. La mancata risposta, come anche il rifiuto, comporta l’avvio della procedura giudiziaria.
E’ indispensabile tenere presente che, per i casi in cui è prevista, proporre la negoziazione assistita, prima del processo, è obbligatorio. Se l’altra parte accetta la proposta di accordo, si giunge alla redazione di una convenzione di negoziazione assistita redatta in forma scritta e con l’assistenza degli avvocati.
Su questi ultimi ricade l’obbligo di verificare l’autografia della sottoscrizione. E’ molto importante, inoltre, che nella convenzione siano indicati i termini entro cui la procedura si svolge. Tale termine temporale può avere una durata che è compresa tra un minimo di un mese ed un massimo di tre con la possibilità di proroga, proposta da uno dei due soggetti in causa, di un ulteriore mese. Naturalmente è d’obbligo riportare l’oggetto del contendere che, come detto, non deve riguardare diritti indisponibili.
La conclusione
Come si conclude una procedura di negoziazione assistita? Può accadere che le due parti non addivengano ad un accordo conciliativo. In questo caso uno dei due soggetti può liberamente scegliere di portare la questione in tribunale o meno.
Nei casi più fortunati si giunge ad un accordo che viene formalizzato per iscritto dagli avvocati che hanno assistito alla procedura i quali certificano l’autenticità della sottoscrizione e la conformità dell’accordo alla Legge. E’ importante che, nell’atto di precetto, siano riportate tutte le condizioni dell’accordo stipulato.