Prima di contrarre un contratto di finanziamento è utile tenere presente che gli obblighi da rispettare sono tanti e ben precisi. Una delle condizioni, ricorrente in ogni contratto di mutuo, prestito o cessione del quinto, è rappresentata dal pagamento degli interessi. Questi possono essere suddivisi in tre categorie, a seconda delle caratteristiche e delle modalità di maturazione: interessi legali, quelli convenzionali e la mora.
Nel contratto di mutuo o prestito l’obbligazione del richiedente è di due tipologie: principale ed accessoria. Per obbligazione principale si intende, in particolare, il denaro che deve essere restituito alla banca e previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto. Nel secondo caso, invece, si tratta della somma che si aggiunge alla quota descritta in precedenza come costo del prestito erogato dalla banca; in parole povere gli interessi.
Cosa sono gli interessi legali?
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Con il termine interessi legali si intende la quota, riconosciuta dalla Legge, che il cliente deve corrispondere alla banca. L’ammontare degli interessi legali viene stabilito dallo Stato, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso un decreto apposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in una tabella apposita. Nello schema, in particolare, vengono riportati le percentuali del tasso o del saggio di interesse.
Su cosa si basa il valore degli interessi legali? In pratica è il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, dalla durata non superiore ad un anno calcolata con il valore dell’inflazione rilevata durante i dodici mesi precedenti a determinare gli interessi legali. La rilevazione del tasso viene stabilita entro il 15 dicembre dell’anno precedente; in caso di mancata misurazione del saggio, il valore degli interessi legali stabiliti dal Ministero rimane invariato.
La funzione degli interessi legali?
Gli interessi legali sono previsti in ogni rapporto tra le parti, in un qualsiasi contratto di finanziamento e non solo. Da ciò deriva che, nel caso in cui l’istituto di credito decida di applicare un valore maggiore degli interessi legali, tale rivalutazione potrà avvenire solo a seguito del consenso, comunicato per iscritto, del cliente.
Se manca la comunicazione ufficiale da parte del debitore, gli unici interessi applicabili sono quelli legali. In caso di accordo avremo, dunque, gli interessi convenzionali, ovvero quelli che rappresentano il frutto di un accordo intercorso tra le parti.
Si tratta di una condizione che caratterizza molto spesso i contratti di mutuo e i rapporti bancari in genere. Il valore degli interessi applicati, in questo caso, deve comunque rispondere a determinati requisiti, ma sopratutto non superare la soglia massima stabilita, oltre la quale avremo l’usura (scopri come si calcola il tasso usuraio in questa guida).
Gli interessi moratori
Un’altra categoria di interessi applicabili sui contratti di mutuo ed i vari prodotti bancari in genere sono quelli moratori. Con il termine mora si intende la maggiorazione applicata sul costo per il ritardo nel pagamento da parte del cliente. Insomma si tratta di interessi collegati al mancato adempimento di una qualsiasi obbligazione di tipo pecuniario e stabiliti, in precedenza, dal contratto stipulato tra le parti.
In pratica gli interessi di mora hanno lo scopo di sanzionare il debitore riconoscendo al creditore, in questo caso l’istituto di credito o la compagnia che eroga il prestito, un risarcimento per il mancato rispetto condizioni stabilite tra le parti. La mora scatta in automatico con la scadenza del termine definito dal contratto, senza che il debitore sia obbligato a fornire la prova e dimostrare l’entità del danno subito per il mancato pagamento.
Anche in questo caso l’ammontare degli interessi è definito dal Codice Civile al tasso legale e nel rispetto del limite usurario. L’ammontare della mora deve essere stabilito nel contratto come una maggiorazione del tasso, in misura fissa, rispetto a quello convenzionale.