Tra le comunicazioni che possono giungere a domicilio, da parte di Equitalia, rientra, oltre all’avviso bonario, anche l’avviso di cortesia. Si tratta di due documenti ben distinti ed indicanti un diverso tipo di avviso e, di conseguenza, un differente tipo di comportamenti da mettere in atto. In questa guida, in particolare, ci occuperemo dell’atto Mof di Equitalia, un documento utilizzato di frequente dall’agenzia di riscossione.
Atto Mof Equitalia: di cosa si tratta?
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Con questo termine si indica il ‘‘Messo Ordinario Persone Fisiche” ed indica che a notificare l’atto giudiziario è il postino. Si tratta di una diretta conseguenza dell’aggiudicazione, da parte di Poste Italiane, dell’appalto indetto da Equitalia, che ha riscontrato non poche problematiche con il precedente sistema di notifica delle cartelle.
E’ accaduto in più di un’occasione, infatti, che le notifiche inviate dall’agenzia di riscossione ai contribuenti siano stati viziati da difetti che ne pregiudicavano la validità. E’ il caso dell’arrivo della cartella oltre la scadenza per la regolarizzazione della violazione o addirittura dell’invio ad indirizzi sbagliati per non parlare dei casi in cui la cartella giungeva a contribuenti con domicilio fiscale in Italia, ma residenti all’estero e che non riuscivano a prendere materialmente visione dell’avviso.
Alla luce di tutti questi aspetti che inficiavano non poco il corretto funzionamento della corrispondenza tra ente di riscossione e contribuenti, Equitalia ha deciso di anticipare l’invio della cartella esattoriale attraverso il Mof, ovvero un avviso di cortesia in grado di avvisare il destinatario dell’arrivo di un atto giudiziario.
Il contenuto del Mof
L’avviso si compone di una serie di dati che ne identificano la provenienza e la natura. Il codice dell’atto, indicato con la dicitura T&T, indica la cartella esattoriale di Equitalia inviata in seguito al riscontro di difformità nei tributi dovuti all’Erario.
Si tratta delle tante imposte che vengono gestite dall’ente di riscossione come quelle sul reddito, i tributi riservati al comune o regionali, ma anche i bolli arretrati, i contributi previdenziali professionali e molto altro.
Un’altra informazione che deve essere necessariamente riportata sul Mof di Equitalia è rappresentata dai dati identificativi del destinatario dell’atto oltre alle specifiche della tentata consegna dell’atto giudiziario e il ritiro.
Il primo atto è seguito da una nuova tentata consegna nei successivi dieci giorni. Può accadere, però, che il contribuente non possa garantire la presenza al domicilio indicato. Cosa comportarsi in questo caso?
Se non si è in grado di garantire la presenza al proprio domicilio è possibile telefonare al numero verde, indicato sul Mof di Equitalia, e concordare la data di notifica entro otto giorni dall’arrivo del primo avviso.
In ogni caso può essere utile anche ritirare l’atto giudiziario presso il Centro Primario di Distribuzione indicato nel MOF, sul quale saranno indicati anche le date e le specifiche fasce orarie utili per effettuare il ritiro.
Le conseguenze del mancato ritiro del Mof Equitalia
La tentazione di non ritirare l’atto è ricorrente in coloro che hanno a che fare con Equitalia (leggi anche l’estratto conto Equitalia). Nel caso in cui il postino non trovi il contribuente nel proprio domicilio o se quest’ultimo non indichi un giorno concordato per ricevere il Mof, sarà considerato ”irreperibile” mentre la notifica dell’atto giudiziario è perfezionata per ‘‘compiuta giacenza”.
A questo punto avviene il decorso dei termini per la regolarizzare della violazione contestata ed il tempo utile per impugnare l’atto attraverso ricorso o magari la rateizzazione.
E’ utile tenere presente che i termini per versare la somma indicata nel Mof decorrono dal decimo giorno successivo al primo tentativo di consegna del documento mentre il perfezionamento della notifica ricade dai trenta giorni successivi alla data del primo invio dell’avviso del MOF da parte di Equitalia.