L’ordinamento fiscale italiano prevede che il soggetto che offre un servizio o una merce agli altri ha l’obbligo di emettere uno o più documento fiscali e versare l’imposizione prevista. Ma esiste un caso specifico nel quale è chi acquista un bene a dover emettere un documento. Si tratta dell’autofattura, una fattura che viene emessa dallo stesso imprenditore nei confronti di se stesso.
E’ un documento che sostituisce la classica fattura e solleva il venditore dall’emettere il documento. L’autofattura si presenta come una classica fattura con l’unica differenza rappresentata dalla corrispondenza tra il soggetto che emette il documento e chi la riceve.
Insomma una fattura con caratteristiche del tutto uniche, la cui emissione è regolata da un’apposita normativa. Ma quando può essere emessa un’autofattura?
Autofattura per gli omaggi
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Uno dei casi previsti per l’emissione della fattura è per ”gli omaggi”. Si tratta di beni la cui cessione avviene a ”titolo di omaggio” o attraverso una cessione gratuita. Nel caso in cui il bene oggetto della cessione abbia un valore inferiore a 25,82 euro, la Legge non prevede alcun obbligo di fattura.
In caso in contrario il professionista o l’imprenditore può scegliere tra due diverse opzioni: l’emissione di una fattura, utile nel caso in cui si opta per l’esercizio della rivalsa dell’Iva nei confronti dell’utente al quale ha realizzato l’omaggio o l’autofattura. Attraverso quest’ultima scelta, molto comune, il professionista sceglie di non esercitare la rivalsa dell’Imposta.
L’autofattura per autoconsumo
Con il termine autoconsumo si indica il caso in cui determinati beni della compagnia diventano parte del consumo del titolare dell’attività economica. Rientra in questa fattispecie anche lo svuotamento per la cessazione dell’attività. Essendo, quest’ultima, un’operazione soggetta ad IVA si rende necessario emettere l’autofattura riportando il valore degli oggetti in questione. Ma come si determina il costo di questi beni?
Possono essere presi in considerazione sia il valore degli oggetti al momento dell’acquisto (prezzo), quello di mercato o dei residui del bilancio attraverso gli ammortamenti. Si tratta di una serie di fattori da prendere in considerazione soprattutto in caso di cessazione di attività e di consegna dei beni al titolare dell’azienda.
Emissione di autofattura per acquisti effettuati da non residenti
Come comportarsi nel caso di acquisto di beni o servizi da un’azienda non residente e non avente stabile organizzazione nel nostro paese? Si effettua l’emissione di un’autofattura in formula di Reverse Charge.
Con quest termine, o con la versione italiana ”inversione contabile”, si intende un meccanismo che prevede un’applicazione dell’IVA, attraverso cui il cliente, qualora soggetto passivo in Italia, è obbligato ad assolvere al pagamento dell’imposta in sostituzione del fornitore.
L’autofattura o denuncia
Un’altra fattispecie che prevede l’autofattura è prevista nel caso in cui l’imprenditore o il professionista che effettua un’operazione rilevante ai fini dell’Iva, non riceve, come previsto, la fattura entro i canonici quattro mesi. In questo caso è l’imprenditore a dovere emettere l’autofattura in duplice copia e presentarla, entro il limite di trenta giorni dalla scadenza, all’ufficio Iva di competenza.
L’emissione dell’autofattura è prevista, inoltre, anche nel caso in cui l’autofattura emessa risulti irregolare. In questo caso a presentazione all’ufficio Iva deve essere realizzata entro quindici giorni dall’avvenuta registrazione.
E’ prevista l’emissione dell’autofattura anche nel caso di acquisti realizzati da produttori agricoli o del settore ittico che usufruiscano del regime di esonero, per l’acquisto di rottami o cascami ed, infine, per l’acquisto di oro o argento industriale.
Come si effettua l’autofattura?
Come detto in precedenza la realizzazione dell’autofattura non si differenzia molto dalla classica fattura. Il primo fattore da tenere presente è l’indicazione della dicitura ”autofattura”.
I dati del fornitore;
La descrizione del bene o del servizio comprato;
Il valore dell’importo netto, quello dell’Iva e la somma totale. Il versamento dell’Iva deve essere realizzato dal soggetto emittente.