Possedere una baita o una casa in montagna rappresenta una sicura fonte di reddito, visto che la si può affittare per brevi o lunghi periodi. Affinchè l’affitto venga stipulato in modo corretto rispettando i diritti di entrambe le parti, è importante sapere in cosa consiste il “contratto di locazione transitoria per finalità turistica”. Sia per i proprietari di immobili adibiti a case vacanza che per gli affittuari, stipulare un contratto di questo tipo è più vantaggioso anche ai fini fiscali.
Affitto baita: quale contratto è preferibile
Una baita di legno immersa nella natura rigogliosa suscita una grande attrattiva soprattutto per gli appassionati della montagna. Negli ultimi anni sta crescendo la richiesta di case vacanza del genere, anche perché la montagna è bella da vivere sia d’inverno che nei mesi estivi, e la baita si presta bene sia in caso di freddo intenso che di caldo persistente. Per affittare una baita anche solo per pochi giorni (ad esempio nel periodo natalizio o a Capodanno) il contratto di locazione transitoria è l’ideale. Bisogna però attenersi ad alcune regole ben precise affinchè sia valido ed efficace tra le parti. Prima di tutto- così come prescrive la legge n. 431 del 1998 intitolata “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”- anche se l’affitto è previsto per pochi giorni, è necessario che il contratto sia redatto in forma scritta. Non devono mancare (a pena di nullità) questi elementi: i dati anagrafici dei contraenti e quelli relativi all’identificazione dell’immobile, le spese incluse e quelle escluse, i termini di consegna dell’immobile e l’importo del canone da corrispondere. La durata del contratto può essere variabile: si parla di locazione turistica lunga, breve o brevissima (la c.d. formula “week-end”).
Affittare baita: le regole contrattuali
Trattandosi di affitto stagionale, per affittare una baita non è necessario versare cauzioni o caparra. La registrazione del contratto è obbligatoria soltanto quando il periodo di affitto è superiore ai trenta giorni. E’ consigliabile stilare, al momento della consegna dell’immobile, un “verbale” che riporti lo stato di manutenzione dell’immobile e i singoli accessori ed arredi in esso contenuti. Questo servirà eventualmente per risarcire eventuali danni arrecati all’abitazione. La manutenzione ordinaria spetta sempre all’inquilino, quindi nel caso di rottura di dispositivi o elettrodomestici questi dovrà effettuare il ripristino sue spese. E cosa succede nel caso in cui l’immobile non corrisponda alle aspettative dell’affittuario (nel senso che, non avendolo potuto visitare, lo ha affittato a scatola chiusa magari solo in base alle informazioni e fotografie fornitegli dal proprietario)? La legge tutela l’inquilino, che può chiedere, alternativamente, la riduzione del canone, la restituzione dell’anticipo versato, oppure un importo a titolo di risarcimento danni. Le parti sono libere di stabilire regole riguardanti l’uso di spazi comuni o le spese accessorie. E’ necessario però specificare le finalità turistiche del contratto. A questa tipologia di contratto si applicano gli artt. 1571 e seguenti del codice civile, la legge sulla locazione degli immobili urbani e il Codice del Turismo.
Contratto affitto baita: costi e adempimenti fiscali
Le locazioni turistiche con durata superiore ai trenta giorni devono essere registrate entro 30 giorni a partire dalla stipulazione del contratto e su di esse va calcolata l’imposta di registro (corrispondente al 2% del canone fissato per importi che non superano i 67 euro). Per contratti di durata di oltre 30 giorni si applica l’imposta di bollo. Inoltre anche per gli affitti turistici è applicabile la cedolare secca. Il contratto di locazione con finalità turistica è soggetto alle spese di redazione e successiva registrazione. In tema di affitti turistici, vanno consultate anche le leggi regionali specifiche, che integrano e completano la normativa nazionale.