Il comodato d’uso gratuito è una formula contrattuale attraverso cui il titolare di un immobile può consegnare il bene ad un terzo, a patto che il beneficiario lo restituisca entro una determinata scadenza fissata nel contratto stesso. La concessione avviene del tutto gratuitamente e non prevede oneri particolari né per il concedente né per il beneficiario.
In questa guida analizzeremo le caratteristiche del comodato d’uso gratuito, gli adempimenti burocratici e fiscali necessari e la tassazione prevista.
Comodato d’uso gratuito: di cosa si tratta?
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Attraverso il comodato d’uso gratuito il comodatario, ovvero il soggetto che riceverà l’immobile, potrà utilizzarlo per un determinato periodo di tempo diventando, dunque, il titolare del diritto di godimento, ma senza alcun tipo di diritto di proprietà sulla casa. Non potrà, inoltre, cederne il possesso ad una terza persona se non dopo il permesso del titolare. In caso di mancato rispetto dei termini del comodato d’uso gratuito, il proprietario può immediatamente procedere alla richiesta di restituzione dell’immobile.
La formulazione può essere effettuata in iscritto, attraverso la registrazione all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello 69. Come detto non sono previsti particolari oneri, per entrambi i soggetti, se non l’imposta di registro che ammonta a duecento euro da versare attraverso il modello F23. E’ possibile, inoltre, stipulare il contratto in forma verbale mentre è obbligatoria, in ogni caso, la registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le imposte sull’immobile, è necessario tenere presente che la Legge prevede l’obbligo, per chi concede la casa, di denunciarla nella dichiarazione dei redditi.
Significative novità sono state introdotte per quanto riguarda la tassazione sugli immobili concessi ai parenti stretti, ovvero genitori o figli. In questo caso la Legge di Stabilità del 2016 prevede la possibilità di abbattere del 50% l’ammontare della Tasi, a patto che il contratto sia registrato, ma sopratutto nel caso in cui il comodante risulti titolare di un solo immobile nel nostro paese e che risieda nel comune in cui è collocata la casa oggetto del comodato d’uso gratuito.
In realtà il beneficio è previsto anche se il comodante, oltre alla casa offerta del comodato, risulti titolare di un altro immobile nel medesimo comune, purché esso non sia registrato, nel Catasto, come immobile lusso (per maggiori informazioni, leggi la guida sulla rendita catastale.
Come si registra il comodato d’uso gratuito?
Come detto la registrazione del comodato d’uso gratuito deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate, anche se la Legge non prevede alcun tipo di obbligo su questo aspetto. Effettuare l’operazione è comunque necessario per accedere agli sconti previsti dalla Legge di Stabilità per la TASI, per il comodato a favore dei familiari.
La registrazione avviene attraverso il modello 69 mentre l’imposta di registro può essere versata con il modello F23 indicando il codice tributo 109T.
La procedura si attiva presentando due fotocopie del contratto accompagnate dalla firma originale. Una copia verrà conservata dall’Agenzia delle Entrate mentre la copia senza il bollo sarà consegnata al comodatario.
E’ necessario apporre una marca da bollo per ogni quattro pagine di contratto o raggiunte le cento righe. Nel caso di rinnovo del comodato, è previsto il versamento dell’imposta di registro (leggi qui di cosa si tratta) di duecento euro ad ogni scadenza.
Gli obblighi
Chi riceve l’immobile deve custodirlo ”con la diligenza di un buon padre di famiglia”. In caso di danni alla struttura, infatti, il comodante può essere costretto a risarcire il titolare dell’immobile.
Per quanto riguarda la restituzione, essa è fissata sull’accordo scritto o è il frutto dell’accordo verbale intercorso tra le parti. Nel caso in cui il termine non sia stato individuato nella fase iniziale, l’immobile può essere restituito appena il titolare ne faccia richiesta.