Con il termine comunione dei beni si indica un particolare regime di condivisione presente tra due coniugi e che coinvolge ogni tipo di incremento patrimoniale, anche se derivante da attività separate. La Legge indica la comunione dei beni come misura standard da applicare ad ogni coppia, in mancanza di diversa convenzione, come la separazione dei beni. Si tratta di una formula che non ricade su ogni bene di proprietà dei coniugi, ma esclusivamente su quelli oggetto di acquisto durante il matrimonio.
Comunione tra coniugi: le caratteristiche principali
Indice dei contenuti
Riformata nel 1975 nel diritti di famiglia, la comunione dei beni rappresenta la formula applicata in automatico a tutti i matrimoni contratti a decorrere dal 20 settembre del 1975, in mancanza di contraria pattuizione tra le parti. A dispetto del nome, la comunione dei beni non ricade su tutti gli oggetti in possesso della coppia. A tal proposito è prevista una specifica differenziazione tra le due formule.
In pratica avremo i beni della comunione ed i beni personali dei singoli coniugi. Quali sono i beni che rientrano nella comunione tra marito e moglie?
Tutti i prodotti acquistati durante il matrimonio, esclusi quelli considerati ”personali” come anche le aziende la cui costituzione è avvenuta successivamente al matrimonio e gli utili generati dalle aziende, anche se appartenenti ad uno sei coniugi e gestite da entrambi sono oggetto della comunione dei beni.
Rientrano, inoltre, i frutti prodotti dai beni di ciascuno dei coniugi non consumati fino allo scioglimenti della comunione dei beni come anche i proventi dell’attività di ognuno dei coniugi ed i beni destinati dall’esercizio dell’impresa.
I beni che non rientrano nella comunione
Non rientra nella comunione dei beni, tutto ciò che apparteneva ad uno dei coniugi prima del matrimonio o ciò che è stato acquisito durante il matrimonio sotto forma di donazioni o successione.
Anche i beni di uso personale non sono oggetto di comunione (per esempio i capi di abbigliamento) come anche quelli strumentali all’esercizio della professione, come i computer, e di tutto ciò che è stato ricevuto per i risarcimenti danni. E’ importante tenere presente che anche altre tipologie di beni possono essere escluse dal regime di comunione dei beni, anche dopo il matrimonio.
I beni esclusi dalla comunione dopo il matrimonio
Si tratta di un caso ben specifico e regolamentato dalla Legge. In pratica è possibile escludere un bene dalla comunione, anche successivamente al matrimonio, ma nel solo caso in cui ciò venga espressamente indicato nell’atto di acquisto.
E importante che l’acquisto venga effettuato in presenza dell”escluso” dalla comunione e che esso ne approvi l’indicazione del coniuge. Può accadere, ad esempio, che il marito acquisti un immobile, ma indichi nell’atto notarile la sua unica titolarità sul contratto con la sottoscrizione anche della moglie. Cosa accade se al momento dell’acquisto l’altro coniuge non indica la sua approvazione firmando il contratto?
Beni acquistati con denaro proprio dopo il matrimonio
Si tratta di una fattispecie oggetto di discussione tra le parti nelle diatribe in seguito ai divorzi. Ebbene la Legge prevede espressamente che, anche nel caso in cui un bene sia stato acquistato con il denaro di solo di uno dei due coniugi, la proprietà del bene ricade su entrambi, ma con un’eccezione.
Nel caso in cui il trasferimento della proprietà di un immobile avviene attraverso la cessione della titolarità di beni personali, non rientra nella comunione, ma a patto che l’esclusione del coniuge venga indicata espressamente nell’atto di acquisto con la sottoscrizione del soggetto escluso.
In situazioni differenti da quelle appena enunciate, ma nel solo caso in cui all’atto di acquisto il coniuge dichiari che il bene è stato acquistato attraverso il ricavato della vendita di beni personali, il bene non rientra nella comunione dei beni.