Il fallimento di un’attività economica è una fase senza dubbio delicata, sia per il titolare che per i creditori. Attraverso una serie di accordi le parti possono giungere, però, ad un accordo attraverso il quale i soggetti che avanzano dei crediti riescono ad ottenere le somme dovute, in tempi e modi definiti dalla Legge. Si tratta del concordato fallimentare, una particolare formula attivabile in casi di evidenti difficoltà di un imprenditore a far fronte ai propri debiti (leggi anche: Stato di crisi economica azienda, conseguenze e rimedi: risanamento o fallimento?)
Il concordato fallimentare rappresenta, dunque, una delle tipologie di chiusura della procedura di fallimento con un accordo tra fallito e creditori.
Ed è proprio uno dei creditori che può avanzare la proposta di concordato, anche in una fase precedente all’esecuzione dello stato passivo dell’azienda. Tale passaggio può essere effettuato, però, nel solo caso in cui siano disponibili dei precisi dati contabili certi e che definiscano la lista dei creditori da presentare al giudice.
Proposta del concordato fallimentare
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La proposta del concordato fallimentare può prevedere la classificazione dei creditori in classi, a seconda di diversi aspetti come la posizione giuridica, il tipo di interessi economici o attraverso i trattamenti differenziati fra creditori di classi diverse, con l’indicazione delle ragioni.
Nella proposta di concordato fallimentare può essere applicata anche la procedura della ristrutturazione dei debiti ed il pagamento dei debiti attraverso diverse formule.
La proposta del concordato fallimentare può essere presentata anche dal fallito. Nel caso di proposta di concordato fallimentare dal fallito, la presentazione può essere effettuata entro i due anni dal decreto di esecuzione del passivo.
Gli elementi da inserire in un concordato fallimentare
Ma, riassumendo, quali sono gli elementi da inserire nella proposta di concordato fallimentare? La suddivisione dei creditori in classi, come detto, rappresenta uno dei primo aspetti con l’identificazione della posizione giuridica e degli interessi economici omogenei.
Nel caso in cui esistano tali difformità, è indispensabile anche riportare i trattamenti differenziati presenti tra i creditori in classi differenti, anche se il trattamento stabilito e definito per ogni classe, non può comportare in alcun modo all’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione.
Da riportare, inoltre, anche le modalità in cui si intende procedere alla ristrutturazione dei debiti con i vari tipi di soddisfazione dei crediti applicabili.
Quest’ultimo può avvenire, oltre al pagamento in percentuale, anche con la cessione dei beni, di azioni, quote, obbligazioni, titoli di debito e altre tipologie di cessione di prodotti finanziari.
La proposta di concordato deve essere presentata al giudice delegato che ne valuta gli aspetti ed i pareri del curatore e dei creditori i quali possono comunicare eventuali dissensi entro un determinato limite.
La procedura
Appena giunto il termine stabilito, il curatore presenta al giudice il risultato dei pareri dei creditori. Nel caso in cui la proposta venga approvata, il giudice dispone la comunicazione, attraverso la posta elettronica certificata, al fine di richiedere l’omologazione del concordato. La comunicazione viene inviata ai soggetti creditori dissenzienti ed all’imprenditore fallito. Anche in questo caso viene disposto un nuovo termine entro il quale potranno essere inviate nuove opposizioni.
La mancata presentazione delle opposizioni ha come effetto l’omologazione, da parte del tribunale, della procedura di concordato fallimentare; il tutto dopo aver controllato la regolarità della procedura e della votazione.
A questo punto il concordato assume forma obbligatoria per il debitore e per i vari creditori. A prendersi cura del corretto andamento della procedura sono: il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.
Annullamento del concordato
Esistono delle specifiche condizioni che possono comportare all’annullamento del concordato fallimentare, anche successivamente all’omologazione. E’ il caso in cui non vengano mostrate le garanzie promesse o per inadempimenti di una delle parti in causa.
La procedura di annullamento può essere predisposta dal tribunale a richiesta del curatore, ma anche di uno dei creditori. Si può procedere all’annullamento del concordato fallimentare nel caso in cui si evidenzino irregolarità nel passivo, il cui ammontare può essere aumentato sottraendone una quota dell’attivo.