I contributi unificati tributari rappresentano un’imposizione da corrispondere, per tutti i gradi di giudizio, sia nel processo di tipo civile che per quello in ambito amministrativo che tributario. Il contributo non è previsto per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, nel caso in cui sia richiesta solo la condanna generica del responsabile. Nel caso in cui, nel processo, sia richiesto il pagamento di una quota per il risarcimento del danno, il pagamento è necessario, nel caso di accoglimento della domanda, sulla base del valore dell’importo liquidato e secondo determinati scaglioni nei quali si suddivide il valore da corrispondere.
In parole povere si tratta di un’imposta che ha accorpato le varie imposte che precedentemente erano corrisposte per i procedimenti civili, penali ed amministrativi. In pratica il contributo unificato si compone dell’imposta di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria e di quelli relativi alla prestazione dell’ufficiale giudiziario. Il versamento è obbligatorio e può essere acquistato, in valore bollato, in qualsiasi tabaccheria.
Come si determina il valore del tributo?
Indice dei contenuti
Il peso della tassa aumenta con il procedere nei gradi di giudizio. In pratica, nella stessa procedura, sarà necessario versare un ammontare del contributo aumentato della metà per il ricorso presentato alla Corte d’Appello e del doppio per la Cassazione.
In molti casi l’ammontare del contributo unificato è considerato per sanzioni. Nel caso in cui il ricorso presentato in Appello o Cassazione viene definito dai giudici del tutto infondato, il soggetto che l’ha proposto è condannato a corrispondere la stessa somma precedentemente versata per il contributo unificato. Ai contributi unificati va aggiunta un ulteriore pagamento consistente in una marca da bollo di 27 euro.
Contributi unificati tributari: come e quando si applicano
I contributi sono entrati in vigore a seguito del decreto legge numero 98 del 2011 anche nei processi tributari sostituendo, come detto, l’imposta di bollo. L’applicazione è prevista per tutti i ricorsi introduttivi ed i nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data di approvazione delle legge, ovvero dal 7 luglio 2011.
I casi in cui è previsto il contributo sono: il ricorso e l’appello principale contro la sentenza, l’appello incidentale, la riassunzione della causa a per un rinvio della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, per l’istanza di revocazione, l’opposizione di terzo, il ricorso in ottemperanza.
Il versamento dei contributi unificati tributari, pertanto, va realizzato nel momento in cui avviene il deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario alla Commissione Tributaria competente. L’atto introduttivo del giudizio è spesso un ricorso, attraverso il quale con il deposito si avvia il procedimento.
Un fattore importante, da tenere presente soprattutto quando si parla di contributi unificati tributari, è che il valore dell’importo è definito sulla base del’ammontare della controversia, un valore che può essere stabilito dall’atto impugnato presso il giudice tributario.
Il valore dei contributi unificati tributari
Come detto la determinazione dell’ammontare dei contributi unificati è variabile. Per una somma fino a 2.582,28 euro il contributo da corrispondere è pari a trenta euro.
A partire da 2.582,28 fino 5.000 euro la somma è di 60 euro.
Per i contenziosi compresi tra i 5.000 a 25.000 euro, il contributo è di 120 euro.
Da 25.000 a 75.000 euro, il contributo è pari a 250 euro.
Tra i 75.000 ed i 200.000 euro, la somma da corrispondere è di 500 euro.
Per cifre superiori ai 200.000 euro, il contributo è di 1.500 euro.
E’ importante tenere presente che, in un qualsiasi bene, il valore fondamentale che determina l’imposta è il bene che è richiesto dal soggetto che propone il giudizio. Per una causa di risarcimento danni questo aspetto è pari al valore che hanno i danni oggetto del processo. Nel caso dei processi tributari, invece, è l’ammontare dei tributi a determinare questo aspetto.