Uno degli elementi più problematici, quando si apre una condizione di ereditarietà, sono i debiti ereditari. Ripartire i debiti tra gli eredi ed il corrispettivo pagamento in capo ai vari soggetti. Insomma una situazione da comprendere bene e da gestire per evitare di incorrere in errori che potrebbero ripercuotersi nel tempo.
È indispensabile tenere presente che i debiti ereditari si dividono in due particolari categorie: quelli sorti in vita al defunto (in questo caso abbiamo i debiti ereditari veri e propri) e quelli successivi alla morte, ovvero le spese relative al funerale, i costi di inventario e quelle eventuali di amministrazione della massa ereditario di divisione tra i vari soggetti.
Un altro aspetto da tenere presente, successivamente al decesso, è la presentazione della dichiarazione di successione da consegnare all’Agenzia delle Entrate ed il valore che essa porta con sé riguardo l’accettazione della successione. Insomma gli elementi da valutare sono davvero tanti.
Debiti ereditari: chi deve pagare?
La ripartizione dei debiti ereditari è definita da una specifica legge: l’articolo 752 del Codice Civile che prevede che ogni coerede debba contribuire ai pesi ereditari in proporzione alle quote ereditarie, tranne nel caso in cui il testatore abbia disposto in maniera differente. Dalla normativa è facile desumere che ogni soggetto sia tenuto a corrispondere ai debiti ereditari in misura proporzionale alla quota ereditaria ricevuta dalla successione.
Può accadere, però, che soprattutto in particolari esposizioni debitorie non di natura fiscale, i creditori agiscano nei confronti di un solo coerede. E’ legittimo questo modo di operare?
Mai uno dei coeredi può essere tenuto a pagare per i debiti degli altri soggetti. Vista la natura parziaria e non solidale dei debiti ereditari, il creditore potrà richiedere solo la somma relativa alla quota ereditaria. L’esposizione debitoria di ogni erede, naturalmente, viene calcolata prendendo in considerazione la percentuale di eredità in capo ad ogni erede. Insomma all’ammontare dell’eredità corrisponde la ripartizione dei debito che ognuno dovrà pagare. Ma cosa accade nel momento in cui uno degli eredi rifiuti la sua quota di eredità o proceda all’accettazione con beneficio di inventario?
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: le conseguenze
Si tratta di una particolare formula di accettazione dell’eredità attraverso la quale il beneficiario evita di confondere il proprio patrimonio con quello del defunto. Attraverso questa tipologia di accettazione, in pratica, l’erede non è costretto a corrispondere all’esposizione debitoria del ”de cuius”, soprattutto nel caso nell’eredità in cui i debiti superino i crediti. Con il beneficio dell’inventario il beneficiario dell’eredità, in pratica, sarà tenuto a rispondere al debito contratto esclusivamente attraverso l’eredità stessa, senza coinvolgere in alcun modo il proprio patrimonio.
La conseguenza immediata di questo procedimento è il mancato pagamento dei debiti il cui valore ecceda quello dell’eredità mettendo a riparo le proprietà del beneficiario da eventuali procedimenti giudiziali. In caso di accettazione ”pura”, naturalmente, l’erede dovrà rispondere per intero ai debiti contratti dal defunto, qualsiasi sia l’entità.
Purtroppo tale regola non può essere applicata anche per i debiti con il Fisco. E’ l’articolo 65 del 29 settembre del 1973 numero seicento a determinare il pagamento in solido da parte degli eredi per tutti i debiti contratti dal defunto e non in proporzione all’eredità. Il Fisco, inoltre, può richiedere il pagamento dell’intera esposizione debitoria anche ad un solo erede. La divisione ”pro quota” è invece applicata per le imposte ipotecarie, di registro e catastali applicate ad un contratto di compravendita sottoscritto dal defunto in vita.
Un altro aspetto da tenere presente, quando si parla di debiti ereditari, è la possibilità de testatore di accollare i debiti su un solo erede. Si tratta, però, di una decisione che si ripercuote esclusivamente sui rapporti interni tra i beneficiari; i creditori possono agire, infatti, su ogni erede per la quota data in eredità dal defunto.