L’imposizione sui terreni agricoli è stata oggetto, negli ultimi anni, di una serie infinita di interventi normativi che hanno stravolto la vecchia normativa e le regole della determinazione della quota da pagare. Per il 2017 è stato sostanzialmente confermato ciò che è stato deciso dalla Legge di Stabilità nel 2016 con le stesse quote di esenzioni e di modalità di calcolo. In questa guida analizzeremo, nel dettaglio, chi e come deve pagare l’Imu agricola, ma soprattutto quali sono le esenzioni.
Imu agricola: esenzioni
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Non è previsto il pagamento dell’imposta per tutti i terreni posseduti o condotti dai coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali e regolarmente iscritti alla previdenza agricola. Spetta l’esenzione IMU, inoltre, anche nel caso in cui il terreno sia collocato in un comune montano. Se l’appezzamento è ubicato in un comune parzialmente montano l’esenzione dell’Imu agricola spetta nel solo caso in cui l’area sia considerata come ”svantaggiata”.
Un’ulteriore esenzione è applicata per i terreni collocati nelle isole minori o per gli appezzamenti destinati all’uso di tipo agro-silvo-pastorale, caratterizzati da una proprietà collettiva non divisibile e senza la possibilità di attivare l’usucapione.
Una specifica circolare, risalente al 1993, definisce le liste dei comuni parzialmente montani con la sigla PD. Nel caso in cui due comuni siano stati oggetto di una fusione, l’Imu agricola dovrà essere pagata se i due comuni siano considerati totalmente esenti. Per la fusione tra un comune esente ed uno non esente l’Imu agricola dovrà essere pagata per i terreni collocati nell’area che prima della fusione era considerata non esente.
Nel caso in cui la fusione avvenga tra un comune parzialmente esente dall’Imu agricola con uno totalmente esente, l’esenzione dell’imposta non verrà applicata solo sui terreni collocati nell’area precedentemente considerata esente.
Imu agricola: terreni incolti e orti
Uno dei temi maggiormente oggetto di dibattito nei mesi scorsi è stata l’applicazione dell’Imu agricola sui terreni incolti e per gli orti. La normativa, in questo caso prevede che, anche in questi due specifici casi, si tratta di terreni agricoli a tutti gli effetti. Pertanto ne deriva che le esenzioni siano quelle stabilite ai sensi della legge di Stabilità nel 2016.
L’esenzione dell’Imu agricola riguarda, in questi casi, tutti i terreni di tipo agricolo al di là dalla loro coltivazione. Si tratta di una normativa confermata anche dalla Corte di Cassazione con una sentenza datata 2012. Secondo i giudici l’Imu è da considerarsi un’imposta diretta (leggi la guida completa) in quanto va a colpire una reale manifestazione di capacità contributiva visto che considera, come base imponibile, un valore ”reale” di un bene immobile, a prescindere dalla condizione del diritto del contribuente sul bene che, in questo caso, è un terreno.
Insomma, detta in parole povere, non importa l’uso che viene effettuato dal titolare del terreno, ma l‘effettivo possesso del bene che, quindi, determina l’imposizione dell’Imu e le relative esenzioni, laddove applicabili. In pratica la Corte di Cassazione ha definito anche i semplici orti come dei qualunque terreni agricoli.
Gli orti e i terreni non coltivati
In ogni caso per gli orti collocati in comuni montani l’esenzione dell’Imu agricola risulta scontata mentre per gli orti in pianura o in comuni considerati parzialmente montani, l’esenzione è tutt’altro che sicura visto che la presenza di un terreo di questo tipo non può giustificare, in alcun caso, la qualifica di imprenditore agricolo di tipo professionale, una figura per la quale, come abbiamo visto in precedenza, non è previsto il pagamento dell’Imu agricola.
E’ importante tenere presente, inoltre, che i terreni agricoli già individuati come esenti dall’Imu o ancora prima Ici negli anni scorsi, permane la condizione di esenzione, senza l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, naturalmente a patto che le condizioni che ne hanno determinato l’esenzione risultino invariate anche per l’anno in corso.