Gli interessi moratori rappresentano il costo previsto per il mancato adempimento di un determinato contratto. In pratica, in caso di parziale inosservanza della condizioni o, per essere più precisi, di mancato o del ritardo di un pagamento, il creditore può rifarsi sul moroso attraverso una mora.
Si tratta di uno strumento che viene utilizzato spesso nei rapporti di tipo commerciale in cui sono previsti precisi termini e condizioni di pagamento. Naturalmente gli interessi moratori vengono calcolati attraverso un tasso che è nettamente superiore a quello legale.
Lo scopo, in pratica, è quello di scoraggiare le parti a contravvenire agli obblighi. Naturalmente è la quantificazione degli interessi applicati a rappresentare uno degli elementi di maggiore interesse. Come di calcola la mora? Vediamolo insieme.
Interessi moratori, ecco le modalità di calcolo
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Il tasso di interesse che viene applicato è un aspetto regolamentato dal decreto legislativo 192 del 2012. In riferimento a questa norma, il calcolo degli interessi moratori avviene prendendo i considerazione il tasso di riferimento della BCE a cui si aggiunge una maggiorazione di otto punti percentuali.
Questo tipo di aggravio si applica, però, solo ai contratti che sono stati sottoscritti dal primo gennaio del 2013. Per quelli firmati precedentemente, la maggiorazione è, invece, del 7%. In alcuni casi è possibile applicare un tasso di interesse differente, se concordato tra le parti, purché non arrechi danno eccessivo ad entrambe le parti in causa.
Un altro aspetto fondamentale è la decorrenza degli interessi moratori: da quando possono essere applicati? In questo caso è l’articolo 4 del decreto legislativo numero 231 del 2002 secondo il quale la mora può essere calcolata, in automatico, il giorno successivo dalla scadenza del pagamento.
Nel caso in cui nel contratto non sia prevista una scadenza prefissata, gli interessi moratori possono essere applicati alla scadenza del termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore, dalla consegna delle merci o dalla verifica della conformità dei prodotti o dei servizi, laddove prevista. Per i prodotti deteriorabili, invece, il termine è di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro.
La messa in mora
Anche la procedura di messa in mora ha una significativa importanza con un’applicazione che avviene prima della quantificazione degli interessi moratori. A chiarire la questione, in questo caso, è l’articolo 1219 del Codice Civile. La messa in mora, chiarisce la Legge, avviene in automatico dopo l’invio di un’intimazione o una richiesta inviata per iscritto.
Non è necessaria l’attivazione della proceduta nei casi in cui il debito derivi da un illecito, se il debitore abbia chiarito, tramite un apposito avviso scritto, di non aver alcuna intenzione di adempiere ai suoi obblighi. Nel caso in cui il termine scada successivamente alla morte del debitore, gli eredi possono essere costituiti in mora, ma solo a seguito dell’intimazione, inviata attraverso un avviso per iscritto. In questo caso, quindi, non è sufficiente la scadenza del contratto per far scattare la procedura.
L’avviso viene inviato, in questo caso, con una raccomandata A/R con tanto di ricevuta di ritorno o con posta certificata.
Gli effetti della messa in mora
Cosa accade in seguito all’avvio della procedura? Uno degli effetti immediati della messa in mora è l’obbligo di risarcimento dei danni che derivano dal mancato rispetto dei punti contrattuali. Ma un altro elemento si aggiunge alle conseguenze per entrambe le parti: l’aggravio del rischio. Si tratta di un fattore di primaria importanza e che ricade interamente sul creditore.
Se il debitore è in condizioni di impossibilità oggettiva di pagare quanto dovuto, per cause non imputabili alla sua persona, avviene la cancellazione dell’obbligazione. Nel caso in cui sussista la costituzione in mora, il debitore dovrà pagare per risarcire il danno per il mancato guadagno e per la perdita subita. .