Da tempo al centro del dibattito politico, l’Irap rappresenta una delle imposte più gravose per le attività economiche del nostro paese. La sigla indica la formula ”Imposta Regionale sulle Attività Produttive” con un gettito indirizzato alle casse regionali e destinato alle spese sanitarie. L’imposta, come detto, ricade soprattutto sulle aziende, ma anche sugli enti, sui liberi professionisti operanti nei più diversi settori come anche sui produttori agricoli. Insomma chiunque, nel nostro paese, decida di intraprendere un’attività economica di una certa importanza deve fare i conti con l’imposta il cui peso dipende da diversi fattori.
Come si calcola l’Irap?
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A differenza di altre imposte molto importanti come l’Irpef, l’Irap ha una base imponibile che cambia di anno in anno. Si tratta di un valore stabilito dai vari governi anche se è il fatturato a rappresentare il valore più importante da prendere in considerazione. Un altro elemento che determina l’Irap è il settore in cui l’azienda opera (Pubblica Amministrazione, commercio, agricoltura o banche).
Per le imprese operanti nel settore del commercio, ad esempio, la base imponibile dell’Irap si calcola sulla differenza tra il valore della produzione, ovvero del fatturato, ed il costo della produzione ad esso collegato. Esistono, però, dei costi che non possono essere sottratti in alcun modo all’Irap ovvero quelli sostenuti per il personale e gli interessi passivi relativi al canone di leasing.
Insomma i fattori da tenere presente sono davvero tanti rendendo il calcolo dell’Irap un’operazione realizzabile esclusivamente da un esperto e di specifici software di contabilità. Nel 2016 l’aliquota da applicare era del 3,90% .
Quando si paga l’Irap?
Al pari dell’Ires, l’Irap viene versata attraverso il meccanismo di saldo ed acconti. L’ammontare dell’imposta viene definito alla dichiarazione dei redditi. Al valore risultante vanno sottratti, inoltre, gli acconti dell’anno precedente. Le scadenze da tenere presente sono il 16 giugno di ogni anno, giorno entro il quale va versato il saldo relativo all’anno maturato nell’anno precedente.
Va aggiunto, inoltre, il versamento del primo acconto dell’anno in corso. Il trenta novembre, invece, avviene il versamento del secondo acconto. Attraverso il dato storico viene determinato l’ammontare dell’acconto calcolando la percentuale il 40% del totale per l’anno precedente a cui si aggiunge la restante parte del 60% per il secondo acconto.
Irap per i professionisti
Ma sono i professionisti a vivere l’applicazione dell’Irap con maggiore preoccupazione. Dalla data di applicazione, l’Irap, per questa particolare categoria di lavoratori, non è stata mai chiarita del tutto. E’ l’articolo due, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, a stabilire che il presupposto per il pagamento dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività organizzata in maniera autonoma e diretta alla produzione, all’attività di scambio di beni o alla prestazione di servizi. Sempre tale normativa ha, inoltre, specificato che tutte le attività esercitata dalle società sono soggette all’applicazione dell’Irap.
Insomma la realizzazione di un’attività economica e non comporta automaticamente l’applicazione all’imposta. E sempre la legge, all’articolo tre, comma uno, lettera C del decreto individua nei soggetti passivi dell’Irap non solo le cosiddetta società di capitali e di persone, anche le persone fisiche, i commercianti, gli artigiani ed appunto i professionisti. Ma quando si è esclusi dal pagamento dell’Irap?
I professionista e i piccoli imprenditori, non dotati di apparati produttivo per lo svolgimento della propria attività economica, non devono pagare l’imposta. Anche chi non è dotato di ”autonoma organizzazione” è esente dal versamento dell’imposta. Ma cosa si intende con questa formula? Si tratta di un termine che la legislazione tributaria riconduce alle attività economiche che si avvalgono di personale composto da dipendenti e assimilati oltre a particolari attrezzature di tipo materiale come i locali destinati al lavoro e mezzi di trasporto che, insieme, determinano la produzione del bene o del servizio del contribuente.