La marca da bollo rappresenta un tributo da pagare in alternativa all’Iva e si applica per quelle fatture che vengono emesse senza l’addebito previsto per l’Iva. Ma quando può essere versata la marca da bollo in sostituzione dell’Iva?
La normativa prevede che tale operazione venga realizzata esclusivamente per gli importi di valore inferiore a 77.47 euro. L’applicazione deve avvenire sia nel caso in cui la fattura venga emessa nel classico formato cartaceo che in quello elettronico.
E’ indispensabile tenere presente che sulle fatture con un importo superiore al limite di 77,47 euro il pagamento dell’Iva non è prevista in alcun caso. Il valore della marca da bollo è di due euro.
Alternatività della marca da bollo dall’Iva
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Si tratta del principio attraverso il quale le fatture possono non essere oggetto alla marca da bollo. La marca da bollo, infatti, non viene applicata per tutti quei documenti che riguardano le operazioni normalmente soggette all’Iva. Si tratta delle fatture, delle note di credito, gli addebiti e tutto ciò che riguarda le transazioni soggette all’imposta.
L’applicazione del bollo non è prevista, inoltre, sulle fatture riguardanti le operazioni non imponibili all’Iva come l’esportazione delle merci e la cessione di beni in ambito intracomunitario. Anche le fatture che sono oggetto della formula di reverse charge non prevedono l’applicazione della marca da bollo.
La marca da bollo è sempre prevista, invece, per le fatture con un importo superiore a 77,47 euro che riguardino le operazioni fuori campo IVA a causa dell’inapplicabilità del presupposto soggettivo ed oggettivo come prevede la norma. Si paga il bollo anche per le operazioni che non rientrano nella base imponibile dell’Iva perché realizzate nell’ambito di operazioni che riguardano l’export, i servizi internazionali o comunque connesse agli scambi internazionali.
L’ultimo caso, molto importante, su cui ricade l’applicazione dell’imposta di bollo, sono le operazione realizzate da coloro che applicano il regime dei minimi o forfettario (leggi di cosa si tratta in questa guida).
Applicazione della marca da bollo
L’applicazione della marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore mentre il versamento dell’imposta o di eventuali sanzioni deve essere affrontato, in maniera solidale, da entrambi. Nel caso in cui il soggetto che riceve la fattura priva di marca da bollo la invia entro il limite di due settimane all’Agenzia delle Entrate, provvedendo a versare l’imposta, la sanzione andrà a ricadere esclusivamente su chi che aveva l’obbligo di applicare l’imposta.
Un altro obbligo è l’affrancamento della marca da bollo che deve essere realizzato esclusivamente sulla copia originale della fattura che il professionista recapita all’utente. Di conseguenza sulle altre fotocopie sarà sufficiente solo indicare la formula ”imposta di bollo assolta sulla fattura originale”.
Nel caso in cui il prezzo della marca da bollo venga applicato a carico del cliente, è necessario indicarne l’importo tra le transazioni non previste nella base imponibile dell’Iva. Se ricade sul fornitore, invece, l’ammontare non deve essere riportato affatto sul documento.
Sanzioni per mancata applicazione della marca da bollo si fattura
La mancata apposizione della marca da bollo o l’applicazione dell’apposito contrassegno che ne certifica il pagamento in una data successiva a quella in cui ricade l’obbligo, comporta una multa il cui importo è considerato in relazione ad ogni singola fattura non conforme. In pratica la sanzione sarà del doppio o del quintuplo di quanto previsto oppure uguale somma maggiore non pagata.
Un altro aspetto da tenere presente è la deducibilità, ai fini dell‘Irpef, della marca da bollo, ma solo se il costo è di tipo accessorio all’importo principale. Per le fatture elettroniche l’applicazione della marca da bollo va effettuata attraverso il pagamento con il modello F24, entro il limite di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.