La data del primo luglio del 2016 ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per il settore dei mutui, delle rate del condominio non pagate e per diverse questioni riguardanti il settore della morosità condominiale, grazie all’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Mutui. Una serie di provvedimenti importanti che hanno rivoluzionato il settore introducendo delle modifiche sostanziali.
Tra i cambiamenti messi in campo, l’aspetto del pignoramento effettuato dalle banche, rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più importanti. Sono diciotto le rate non pagate che fanno scattare il pignoramento da parte dell’istituto di credito. Anche il tema della morosità condominiale, come detto, rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel Decreto Mutui. Cosa succede, dunque, in caso di insolvenza delle rate del condominio?
Mancato pagamento delle rate: le conseguenze
Come detto sono diciotto le rate non pagate in seguito alle quali si va incontro all’iter per il pignoramento dell’immobile. In questo caso quali sono le conseguenze per gli altri condomini? Il decreto del luglio del 2016 non chiarisce bene questo aspetto definendo solo le modalità con le quali la banca può effettuare la vendita dell’immobile ricavandone la somma per ripianare il debito. Agli altri condomini non spetta alcun tipo di rimborso per quanto riguarda il pagamento delle rate condominiali che saranno versate dai condomini dividendo l’ammontare per il numero di unità familiari.
Insomma una conseguenza poco piacevole per i condomini e per l’amministratore. Ed è proprio quest’ultimo che, onde evitare questa spiacevole situazione, dovrà premunirsi per tempo agendo prima del pignoramento. Monitorare la condizione di morosità del condomino è uno degli obblighi dell’amministratore di condominio come agire in caso di una particolare condizione di morosità. Anche intimare il pagamento di quanto dovuto è un preciso obbligo dell’amministratore di condominio chiedendo, in casi estremi, il decreto ingiuntivo. Un altro dovere è quello di tenere informati gli altri condomini del debito contratto dal soggetto insolvente.
Decreto mutui e leasing immobiliare
Uno degli aspetti introdotti dal Decreto Mutui è quello del leasing immobiliare. Si tratta di un’alternativa importante e da prendere bene in considerazione prima di scegliere di sottoscrivere un contratto di finanziamento (leggi le differenze tra mutuo e leasing). Sono i soggetti che intendono entrare in possesso di un immobile, ma non hanno le condizioni economiche sufficientemente stabili per ripagare le rate di un mutuo, a poter usufruire di questa formula. Ma come funziona, nello specifico, la formula del leasing immobiliare?
Al pari del ”classico” leasing operativo riservato alle aziende, sarà la banca ad acquistare un immobile mentre l’utente potrà pagare un canone mensile e ad una scadenza prefissata, potrà riscattare la casa. L’opzione del leasing immobiliare può essere utilizzata sia nel caso in cui l’immobile debba essere comprato, ma anche se questo è ancora in fase di costruzione.
Il canone da corrispondere all’istituto di credito terrà conto del prezzo dell’immobile, delle eventuali spese per la realizzazione, oltre alla durata del contratto. Al termine del piano di ammortamento sarà il cliente a decidere se acquistare l’immobile attraverso il pagamento di una ”maxirata” che viene calcolata dall’istituto di credito sottraendo al costo della casa, il canone pagato nei mesi precedenti.
Tra i vantaggi del leasing immobiliare possiamo individuare la mancanza di spese di istruttoria, di ipoteche applicate sull’immobile oltre alle prestazioni del notaio. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di dedurre, ai fini Irpef, i canoni corrisposti del 19% fino ad una quota di ottomila euro all’anno e di 20mila euro per il riscatto finale. Nel caso in cui la società di leasing acquisti l’immobili da un costruttore, inoltre, l’Iva da pagare sarà del 4% anziché la classica quota del 10%.
Un elemento di svantaggio è la durata davvero breve del contratto con una rata che risulta, in media, molto più elevata dei classici finanziamenti.