Procedura di pignoramento stipendio, limiti e assegno sociale
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Nel nostro paese il pignoramento dello stipendio rappresenta uno dei provvedimenti esecutivi che l’Agenzia delle Entrate può esercitare per procedere al recupero di un credito che il contribuente ha rispetto all’Erario. Si tratta di un procedimento formale che coinvolge una terza persona che può essere un istituto di credito oppure il titolare dell’azienda in cui il contribuente lavora.
Il pignoramento dello stipendio rappresenta un procedimento spesso oggetto di modifiche, anche nel giro di pochi anni, perciò è utile essere preparati nel caso in cui l’Agenzia ricorra a questo strumento nei nostri confronti. In questa guida ci soffermeremo sulle caratteristiche del pignoramento, sui limiti previsti dalla Legge e sui diritti inviolabili del contribuente.
Pignoramento stipendio: di cosa si tratta?
Con il termine pignoramento dello stipendio si indica un atto formale che consente al soggetto creditore di avviare la procedura di riscossione coatta attraverso il prelievo dello stipendio. La procedura può essere attivata in diversi modi.
Il pignoramento dello stipendio notificato all’azienda in cui lavora il creditore avviene prima del versamento dello stipendio, cioè quando il denaro si trova ancora sul conto corrente aziendale.
Il pignoramento dello stipendio sul conto corrente, invece, avviene successivamente al versamento della retribuzione sul conto del lavoratore. In questo caso, però, sono previsti dei limiti ben precisi riferiti all’assegno sociale stabilito nell’anno in corso.
Pignoramento dello stipendio: i limiti
Uno dei primi aspetti che sta a cuore ai vari contribuenti sono i limiti applicabili sul pignoramento dello stipendio. Nel caso in cui lo stipendio viene accredito prima della notifica di pignoramento, il limite della quota pignorabile dello stipendio è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale. Nel caso in cui il versamento dello stipendio avviene dopo la ricezione della notifica, il limite pignorabile è pari ad un quinto dello stipendio.
Se il pignoramento dello stipendio viene notificato al datore di lavoro, la quota massima pignorabile è pari ad un decimo per gli stipendi fino a 2.500 euro mentre si passa ad un settimo per le somme comprese tra il minimo di 2.500 ed il massimo 5mila euro. Per gli stipendi oltre i cinquemila euro il limite è un quinto.
In presenza di più procedure di pignoramento la somma che può essere oggetto del nuovo provvedimento non può superare il 50% dello stipendio.
Pignoramento dello stipendio: il calcolo
Come accennato in precedenza quando il pignoramento dello stipendio viene notificato all’azienda, esso avviene prima che la somma venga versata al dipendente in busta paga. Insomma si tratta di un effetto che ricade ben prima che il debitore entri nell’effettiva disponibilità della somma.
Il calcolo della somma pignorabile, che come abbiamo visto è al massimo di un quinto dell’importo dello stipendio, viene effettuato al netto della retribuzione ovvero dopo l’applicazione delle varie trattenute previste dalle Legge come i contributi e le varie imposte.
Nella valutazione, però, non si tiene in considerazione la sottoscrizione di formule di finanziamento come la cessione del quinto che, secondo la normativa, rappresenta una normale spesa del contribuente. Il calcolo della quinta quota dello stipendio pignorabile viene effettuato, di conseguenza, sull‘intera somma riportata nella busta paga.
Il pignoramento dello stipendio effettuato sul conto corrente, ovvero in seguito al versamento dello stipendio, come detto, ha un limite ancorato all’ammontare dell’assegno sociale previsto anno per anno.
La quota massima pignorabile è, per il 2017, pari al triplo a 448,07, calcolato in tredici mesi mensilità. In pratica la somma accreditata che non può essere oggetto di pignoramento è di 1.344,21 euro. Da questo limite in poi, il pignoramento può essere effettuato. Nel caso in cui il debitore ha sul conto duemila euro alla notifica di pignoramento, la quota che il creditore è in grado di pignorare è di 655,79 euro. Per somme inferiori a 500 euro, nulla può essere oggetto di pignoramento.