Il tema delle tassazione del TFR, il Trattamento di Fine Rapporto, è sempre molto a cuore ai dipendenti ed ex lavoratori. E’ l’articolo 17 del TUIR a stabilire le modalità di tassazione separata.
La normativa prevede che il reddito che è stato prodotto dal lavoratore, per un lungo periodo di anni, non venga tassato, di volta in volta, dalle aliquote delle varie annualità di riferimento, ma da un’aliquota media. Ma cos’è, nello specifico, il TFR?
TFR, il trattamento di fine rapporto e la tassazione
Indice dei contenuti
Con la sigla TFR, come detto in precedenza, si indica il Trattamento di Fine Rapporto o, più comunemente, la liquidazione di un lavoratore. Si tratta, in sostanza, di una somma di denaro che il dipendente deve ricevere grazie all’ammontare degli accantonamenti di ogni mese.
Come detto la tassazione del TFR è di tipo separato cioè avviene in maniera del tutto differente dai classici prelievi sullo stipendio. Il calcolo avviene prendendo in considerazione il reddito annuale calcolando l’aliquota IRPEF corrispondente a quel determinato valore.
In sostanza il calcolo avviene valutando l’ammontare del TFR che spetta al lavoratore e dividendo l’importo per gli anni. Moltiplicando il valore per 12 si ha il reddito annuale percepito dal lavoratore. A questo punto si può realizzare il calcolo dell’aliquota IRPEF attraverso le modalità di suddivisione degli scaglioni previsti dall’attuale regolamentazione.
Il valore del TFR è pari all’ammontare lordo a cui si sottraggono eventuali anticipazioni ed il valore, al netto, dell’imposta.
Tassazione del TFR, le modifiche applicate negli anni
Le ultime novità messe in campo dalla Legge di Stabilità, hanno introdotto una tipologia di riscossione diversa e caratterizzata da tempistiche più lunghe. Era di sei mesi, in passato, il periodo che doveva intercorrere tra la fine del rapporto lavorativo e la riscossione della liquidazione. Oggi, invece, si tratta di un anno.
Anche le modalità di pagamento hanno conosciuto dei significativi cambiamenti. Una sola rata viene corrisposta nel caso in cui l’ammontare del Trattamento di Fine Rapporto sia uguale o inferiore a 50mila euro mentre si passa a due rate annuali se la somma da ricevere è compresa tra 50mila e 100mila euro; tre tranche di pagamento, invece, per un TFR superiore ai 100mila euro. E’ importante, inoltre, tenere presente che la tassazione del TFR può avvenire, da alcuni anni, attraverso due modalità: in azienda o in busta paga.
Tassazione del TFR in azienda: le condizioni
La Legge prevede una rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto pari al 75% dell’aumento del costo della vita oltre ad un tasso fisso dell’1,5%. Il versamento della liquidazione avviene al momento della conclusione del rapporto lavorativo. In alcuni casi il lavoratore può richiedere anche un anticipo del TFR accumulato per una quota massima del 70%.
Si tratta di una procedura attivabile solo per specifiche spese. Costi per l’acquisto della prima casa (ecco una guida specifica), spese sanitarie, per la maternità o indirizzate alla formazione professionale: le condizioni per richiedere il TFR in anticipo sono ben precise. La richiesta, inoltre, può essere avanzata una sola volta e dopo un periodo di minimo otto anni dall’inizio dell’attività lavorativa. La tassazione applicata è dell’11% sulle rendite mentre il capitale è interessato da un’aliquota IRPEF stabilita sul reddito medio.
TFR in busta paga: cosa cambia?
Anche questa tipologia di “accumulo” del Trattamento di Fine Rapporto” prevede, in via sperimentale, la possibilità di accedere ad un anticipo. Si tratta di un’opzione in vigore esclusivamente per il triennio che va dal 2015 al 2018. La somma ricevuta, naturalmente, è minore rispetto a quanto previsto al termine del rapporto lavorativo.
Ma è soprattutto il criterio di tassazione sul TFR che cambia. La liquidazione ottenuta in busta paga, infatti, prevede un’aliquota IRPEF ordinaria. In sostanza l’imposizione è progressiva, cioè calcolata sul reddito medio. In sostanza l’operazione di anticipo del TFR risulta poco gravosa solo per chi ha un reddito basso, inferiore ai 15mila euro.
Le regole per colf e badanti
Discorsi differenti per alcune particolari categorie. Le colf, nonostante siano delle figure professionali descrivibili come lavoratori dipendenti, non hanno un vero e proprio datore di lavoro classicamente definito. In questo caso, quindi, il calcolo della tassazione TFR avviene attraverso una modalità diversa.
Non avvenendo la trattenuta per la liquidazione, le somme percepite annualmente vengono registrate in un’altra area del Modello Unico: la RD. Per quanto riguarda il calcolo, in questo caso, si prende in considerazione IRPEF per il reddito percepito meno le detrazioni per i carichi familiari. Insomma una tassazione separata da indicare, nella dichiarazione dei redditi, al quadro M del Modello Unico.