Regolare gli scambi e soprattutto combattere l’evasione fiscale. L’obbiettivo del Vies si traduce nella normalizzazione dei rapporti commerciali, in ambito comunitario. Le aziende che aderiscono a questo strumento vengono indicate in una lista. Si tratta di un elenco che mostra le compagnie che possono operare scambi nell’Unione Europea e che pagano l’imposizione prevista.
Il Vies è fondamentale soprattutto per gli imprenditori che, come abbiamo spiegato nell’articolo sul controllo della Partita Iva, devono verificare l’esistenza e l’autorizzazione dell’azienda con la quale si interfacciano, prima di effettuare le transazioni.
Si tratta, quindi, di uno strumento di fondamentale importanza sia per gli operatori economici che per gli organismi di controllo europei; ma delineiamo meglio le peculiarità di questo importante dispositivo.
Vies, le caratteristiche principali
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Come abbiamo visto il Vies è sostanzialmente un sistema di scambio di dati fiscali tra i vari paesi, ma non solo. L’acronimo è “VAT Information Exchange System” dove VAT indica anche una “Value added tax” ovvero l’imposta sul valore aggiunto (l’Iva).
La trascrizione nelle liste del Vies permette, quindi, alle aziende di corrispondere gli oneri fiscali previsti negli scambi europei ed operare con le aziende, anch’esse iscritte. Iscriversi al Vies è quindi essenziale per gli operatori economici che intendono operare sui mercati comunitari. Ma come si può effettuare l’iscrizione?
Adesione al Vies: i passaggi fondamentali
Secondo la norma hanno l’obbligo di iscriversi alle liste del Vies tutte le attività economiche che hanno la sede nel territorio dello Stato. Vengono inclusi anche i liberi professionisti e gli artigiani che operano nel nostro paese o che hanno una “stabile organizzazione”.
Per quanto riguarda la procedura di adesione, è indispensabile tenere presente che essa va effettuata, nel caso dei nuovi soggetti ad Iva, direttamente nella dichiarazione di inizio attività. Per questi imprenditori, quindi, è necessario compilare l’area destinata alle “Dichiarazioni Intracomunitarie” riportata nel modello AA7 (per i soggetti diversi alle persone fisiche) e nella sezione AA9 destinata alle imprese individuali o per i lavoratori che svolgono la loro attività in maniera autonoma.
Coloro che sono già titolari di partita Iva possono effettuare l’iscrizione accedendo direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate recandosi nella pagina apposita proposta nel portale. Ma quando tempo bisogna aspettare, dalla compilazione del modulo, per operare in ambito comunitario?.
Se in precedenza era necessario attendere trenta giorni, con l’ultima normativa prevista del Decreto Semplificazioni del 2015, è possibile, ora, operare immediatamente dopo aver compiuto l’intero procedimento. Ma è possibile effettuare operazioni commerciali intracomunitarie senza l’iscrizione al Vies?
Operazioni intracomunitarie senza Vies
La questione, in questo caso, è regolata da una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 39 del 2011. In sostanza la normativa specifica che solo l’iscrizione nella lista Vies è propedeutica alla realizzazione di scambi commerciali nei paesi esteri, in ambito Ue.
L’azienda che effettua una qualsiasi operazione con altri operatori economici europei, senza l’iscrizione, non è soggetto passivo di Iva.
In questo caso le transazioni sono, dunque, soggette all’imposizione fiscale del nostro paese oltre alle sanzioni previste nell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
I costi dell’iscrizione nella lista e l’esclusione
E’ indispensabile tenere presente che l’intera operazione non prevede alcun tipo di costo ed è realizzabile anche dal diretto interessato. Si tratta, infatti, di un procedimento molto semplice, ma che può essere messo in pratica solo da chi ha le autorizzazioni per operare con Fisconline o con Entratel.
Per quanto riguarda l’esclusione dalla lista, essa avviene nel caso in cui il contribuente non presenti, per quattro trimestri consecutivi, il modello Intrasat, per l’individuazione, in fase preliminare, di fattori di rischio evasione o frode. Un ultimo fattore, introdotto da una sentenza della Commissione Tributaria di Milano, indica l’esclusione nel caso in cui ci il rappresentate legale dell’azienda non sia in regola con il Fisco.